Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato.
Articolo unico
E' emanata la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, nel testo allegato al presente decreto.
Il contributo suddetto e' stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.
La Giunta centrale per gli studi storici dovra' ripartire il 50% del contributo tra le societa' e deputazioni di Storia Patria in relazione alla loro attivita' da valutare a giudizio della Giunta centrale stessa.