N NORME. red.it

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Art. 4.


L'ultimo alinea della lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, e' sostituito dal seguente:
"L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unita' sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la impossibilita' del rinvio delle cure".