Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Titolo I
ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO
Art. 1.
L'esercizio del gioco del lotto e' riservato allo Stato.
Il servizio del lotto e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.
Art. 2.
((Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma)).
Il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema, nonche' del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.
Art. 3.
Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.
L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. (9)((10))
I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.(9)((10))
AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, nel modificare l'art. 1 della L. 19 aprile 1990, n. 85, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' raddoppiato."
Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, nel modificare l'art. 1 della L. 19 aprile 1990, n. 85, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' raddoppiato."
AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), nel modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, che a sua volta modificava l'art. 1 della L. 19 aprile 1990, n. 85, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474, e' raddoppiato".
Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), nel modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, che a sua volta modificava l'art. 1 della L. 19 aprile 1990, n. 85, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474, e' raddoppiato".
Art. 4.
((
1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.
2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.
3. Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non puo' eccedere la somma di lire mille milioni.
4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge.
5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto e' determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:
b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente))
Art. 5.
Le matrici meccanizzate delle scommesse affluite ai centri di elaborazione dati sono custodite dalla commissione di zona costituita per il controllo del gioco del lotto presso le intendenze di finanza di ciascuno dei capoluoghi di provincia indicati come ruote dal primo comma dell'articolo 2. La circoscrizione territoriale di ciascuna commissione di zona e' determinata con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.
La commissione di zona e' nominata dall'intendente di finanza ed e' composta da un rappresentante della Amministrazione finanziaria che la presiede e da due funzionari del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dall'intendente.
La commissione di zona, oltre a svolgere i compiti di cui al successivo articolo 11, provvede al controllo della regolarita' delle operazioni di deposito, alla conservazione e alla custodia delle matrici.
Art. 6.
Le scommesse sono produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e se le relative matrici sono pervenute alla commissione di zona prevista nell'articolo precedente. Lo scontrino attestante l'avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare alla estrazione.
Quando le matrici rivelano incompletezza di dati o le scommesse sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 o i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, le scommesse si considerano non avvenute e il giocatore escluso dalla partecipazione all'estrazione ha diritto al rimborso dell'importo della scommessa previa esibizione dello scontrino al raccoglitore.
La commissione di zona dichiara l'esclusione dalla estrazione con decisione pubblicata nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto. Il rimborso dell'importo delle scommesse escluse dalla partecipazione alla estrazione deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 7.
((
1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 puo' essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.
2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonche' i relativi criteri e modalita' possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze))
Art. 8.
((I premi sono fissati come appresso: a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione; b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta; c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta; d) ambo: duecentocinquanta volte la posta; e) terno: quattromilacinquecento volte la posta; f) quaterna: centoventimila volte la posta; g) cinquina: seimilioni di volte la posta. Il premio massimo cui puo' dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo delle scommesse, non puo' eccedere la somma di 6 milioni di euro)).
Il limite di cui sopra puo' essere modificato con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.
Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta prevista dal quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Art. 9.
Il pagamento delle vincite e' eseguito su presentazione dello scontrino a condizione che questo sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso i centri di elaborazione dati.
Il pagamento e' effettuato conformemente ai criteri contenuti nell'articolo precedente, in base alle poste risultanti dalla registrazione stessa. Se dalla registrazione non risulta che il giocatore ha frazionato l'importo della scommessa in poste tra le diverse sorti, l'importo dell'intera scommessa si intende riferito alla sorte che offre la minor vincita consentita dalla quantita' dei numeri giocati. Qualora l'importo complessivo della scommessa risultante dallo scontrino e dalla registrazione dei dati sia diverso dall'importo frazionato per singole poste, questo deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito onde equipararlo a quello complessivo della scommessa.
Art. 10.
Le vincite il cui importo non supera L. 250.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale e' stata effettuata la scommessa previa esibizione dello scontrino.
Per le vincite di importo superiore il giocatore e' tenuto a presentare lo scontrino all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale e' compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Qualora il giocatore abbia altrove il domicilio fiscale puo' presentare lo scontrino all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale e' compreso il luogo del domicilio fiscale, che lo trasmettera' all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale e' compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. ((Il pagamento e' effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore)).
La esibizione dello scontrino prevista nel primo comma e la sua presentazione prevista nel secondo comma si considera come richiesta del pagamento del premio.
Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.
Art. 11.
La commissione di zona di cui all'articolo 5 procede alle operazioni di riscontro delle scommesse e convalida le vincite secondo i tabulati forniti dal centro elaborazione dati e redige il Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto per le vincite verificatesi nella circoscrizione, da pubblicarsi settimanalmente. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse sito nella circoscrizione, per la durata e con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
Avverso il provvedimento della commissione di zona ogni giocatore in possesso di scontrino ammesso a partecipare all'estrazione della relativa ruota puo' proporre opposizione mediante atto in carta semplice spedito a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla stessa commissione entro il termine di giorni otto decorrenti dalla data di pubblicazione del Bollettino.
Ai fini della tempestivita' dell'opposizione si ha riguardo alla data di spedizione.
Sull'opposizione la commissione decide entro il termine di quindici giorni con delibera pubblicata nel numero immediatamente successivo del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.
Avverso la decisione delle commissioni di zona puo' essere proposto, mediante atto in carta semplice da trasmettersi a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione nel Bollettino ufficiale. Ai fini della tempestivita' del ricorso si ha riguardo alla data di spedizione.
La commissione centrale e' nominata con decreto del Ministro delle finanze ed e' composta dal direttore generale della Direzione generale delle entrate speciali che la presiede, da due funzionari della stessa Direzione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Uno dei funzionari della Direzione generale delle entrate speciali funge da segretario.
La commissione centrale decide entro il termine di giorni quindici; la delibera e' pubblicata nel numero successivo del Bollettino ufficiale di zona della ruota di Roma. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse per la durata e con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
Avverso il mancato accoglimento della opposizione o del ricorso
previsto dai commi precedenti, l'interessato puo' adire l'autorita' giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino, della pronuncia delle commissioni, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la scommessa.
Art. 12.
((
1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attivita' di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.
2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvedera' entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sara' rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purche' venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.
3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco. ((8
))
4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potra' essere rideterminata in piu' o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto. ((8))
5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo una tantum determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.
6. Per il diritto eclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue)).
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 19 aprile 1990, n. 85 ha disposto (con l'art. 5 commi 2 e 3) che " ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovra' tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto che "ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovra' garantire la redditivita' alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta gia' affidati in concessione".
La L. 19 aprile 1990, n. 85 ha disposto (con l'art. 5 commi 2 e 3) che " ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovra' tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto che "ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovra' garantire la redditivita' alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta gia' affidati in concessione".
Art. 13.
Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione.
Con il regolamento saranno determinati i punti di raccolta del gioco e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalita' e di distanza in modo da assicurare progressivamente la distribuzione dei punti di raccolta in relazione al raggiungimento di indici di produttivita' prefissati per le singole aree. Saranno altresi' stabiliti il piano di attuazione della automazione del servizio e la misura percentuale di calcolo delle spese di cui all'articolo precedente; la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco ed in particolare le garanzie che questi sono tenuti a prestare; i termini e le modalita' di contabilizzazione e versamento delle somme riscosse dai raccoglitori, nonche' i termini e le modalita' di contabilizzazione, di emissione di assegni speciali e di riscossione dei premi anche mediante compensazione - per quanto riguarda quelli di importo non superiore a L. 250.000 - con i versamenti di cui sopra; l'entita' del compenso da attribuire ai raccoglitori da determinarsi in misura percentuale unica sull'incasso lordo derivante dalle scommesse e le relative modalita' di erogazione; le norme di responsabilita' dei raccoglitori nei confronti della Amministrazione e dei partecipanti al gioco; ogni altra modalita' per la custodia e la conservazione delle matrici per lo svolgimento e la organizzazione del gioco, per la pubblicita' delle decisioni, per i riscontri ed i controlli.
Art. 14.
Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio del gioco del lotto", con opportuna ripartizione in capitoli.
All'entrata sono imputati i versamenti del tesoro dello Stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di "assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto"; ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del Ministro del tesoro.
((Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonche' il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio)).
Presso la tesoreria centrale dello Stato e' istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato "Servizio del gioco del lotto" per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa.
La tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario, e' autorizzata a concedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura di credito sul conto corrente di cui al comma precedente, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate nei capitoli di spesa della rubrica gioco del lotto del bilancio della Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio stesso. In caso di necessita' urgente tale limite potra' essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro.
Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige una relazione amministrativo-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all'anno precedente e la trasmette per l'approvazione al Ministro delle finanze.
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N. 430)).
Art. 16.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente:
"Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere a) e b), sono soggette ad una tassa di licenza di L. 100.000 quando sono limitate ad una sola provincia, di L. 150.000 quando sono svolte in due o piu' province".
Il secondo comma dell'articolo 56 e' abrogato.
Titolo II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1989 N. 401)).
Art. 18.
Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.
Se l'oggetto della riffa e' di valore rilevante ovvero se l'offerta e' clandestina, la pena e' raddoppiata.
Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato e' commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.
Art. 19.
Chiunque contraffa' gli scontrini delle scommesse o manomette le registrazioni o, non avendo partecipato alla contraffazione o alla manomissione, fa uso di tali scontrini e' punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Art. 20.
Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, e' punito con la multa sino a lire 50 milioni.
Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta e' punito con la multa sino a L. 1.000.000.
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21.
Il ruolo del personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso. Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 22, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il 600 anno di eta' e sia ancora in servizio e' riconosciuta, per favorirne l'esodo volontario, una anzianita' virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di eta' pensionabile o della maturazione del diritto a pensione.
Per fruire della disposizione di cui al comma precedente gli interessati dovranno presentare espressa ed irrevocabile domanda alla competente intendenza di finanza entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale del lotto in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha compiuto il 60° anno di eta' puo' presentare domanda di dimissioni dal servizio entro e non oltre lo stesso termine previsto nel secondo comma e contestualmente richiedere in concessione l'esercizio della raccolta delle scommesse a condizione che non sussistano le cause di esclusione ed incompatibilita' indicate negli articoli 6, 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e che disponga di idoneo locale; le stesse cause costituiscono causa di decadenza dalla concessione. ((E consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purche' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta puo' essere assegnato il punto di raccolta medesimo)). ((6))
E' fatto divieto ai dipendenti collocati a riposo e che hanno presentato domanda di dimissioni a norma delle disposizioni che precedono di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 giugno 1986, n. 310, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1996, n. 494 ha disposto (con l'art. 3) che "il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528. Il personale del lotto che si e' avvalso o si avvarra' delle disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purche' dimostri di avere la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature idonei".
Il D.L. 30 giugno 1986, n. 310, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1996, n. 494 ha disposto (con l'art. 3) che "il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528. Il personale del lotto che si e' avvalso o si avvarra' delle disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purche' dimostri di avere la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature idonei".
Art. 22.
Il personale del lotto, di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso delle disposizioni recate dall'articolo precedente, e' inquadrato anche in soprannumero nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministro delle finanze, nelle qualifiche funzionali acquisite a norma dell'articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con la anzianita' maturata alla data di cui sopra. I posti attribuiti in soprannumero saranno riassorbiti con le successive vacanze nei ruoli.
L'immissione in servizio avverra' in piu' soluzioni conformemente all'attuazione del piano di attuazione della automazione del servizio e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2) (5) ((6))
Con decreto del Ministro delle finanze potranno essere stabiliti corsi regionali di formazione professionale al fine di consentire l'inserimento produttivo del personale negli uffici finanziari. Il personale verra' assegnato agli uffici siti nella provincia di residenza salve altre e diverse assegnazioni su domanda dei soggetti interessati.
Il personale del lotto, che alla data del 13 luglio 1980 ha superato il 65° anno di eta' e risulta ancora in servizio per effetto dell'articolo 27, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' collocato a riposo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza il beneficio di cui al primo comma dell'articolo 21.
Il compenso graduale sulle riscossioni, fissato per i ricevitori del lotto dal terzo comma dell'articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' soppresso con la cessazione dici riscossioni medesime.
L'assegno ad personam, di cui al quarto comma dell'articolo 27 della precitata legge 11 luglio 1980, n. 312, e riassorbito per normale progressione economica.
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 12 agosto 1983, n. 372, convertito con modificazioni con L. 11 ottobre 1983, n. 547, ha stabilito (con l'art. 1 comma 5) che "il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' prorogato al 31 dicembre 1984".
Il D.L. 12 agosto 1983, n. 372, convertito con modificazioni con L. 11 ottobre 1983, n. 547, ha stabilito (con l'art. 1 comma 5) che "il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' prorogato al 31 dicembre 1984".
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 14 marzo 1985, n. 101 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, e' fissato al 30 giugno 1986".
La L. 14 marzo 1985, n. 101 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, e' fissato al 30 giugno 1986".
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L: 30 giugno 1986, n. 310 ha disposto (con l'art. 1) che "l'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sara' effettuata in piu' soluzioni conformemente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1987. Fino alla stessa data del 30 giugno 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 117".
Il D.L: 30 giugno 1986, n. 310 ha disposto (con l'art. 1) che "l'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sara' effettuata in piu' soluzioni conformemente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1987. Fino alla stessa data del 30 giugno 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 117".
Art. 23.
Con l'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto, prevista dall'articolo 2, penultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e' devoluta al "Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211.
Art. 24.
Fino e non oltre l'ultima scadenza dei termini previsti nel secondo comma dell'articolo 22:
((1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato, che le anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno di essi nel mese precedente. A tal fine sono utilizzati i fondi della riscossione, salvo conguaglio che sara' eseguito dalle competenti intendenze di finanza sulla base di comprovata e valida documentazione esibita dai gestori. I fondi della riscossione possono altresi' essere utilizzati, previa autorizzazione delle competenti intendenze di finanza, per far fronte alle eventuali maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente));
2) ai gestori delle ricevitorie del lotto che subiscono furti o rapine deve essere reintegrata la dotazione dei bollettari per l'importo corrispondente alla somma rapinata e versata in meno. Il reintegro avviene dietro iscrizione a campione demaniale da effettuarsi presso il competente ufficio del registro a cura della intendenza di finanza sede di estrazione, che provvede ad emettere il prescritto decreto di discarico amministrativo. Ogni azione di recupero della somma di cui sopra e' sospesa sino alla decisione, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti. Accertata la mancanza di ogni responsabilita' del gestore del lotto da parte della suddetta Corte, la somma rapinata e versata in meno si considera inesigibile;
3) per il trasferimento del ricevitore del lotto da una ricevitoria ad un'altra si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. E' abolita la distinzione in classi delle ricevitorie del lotto. Durante la temporanea assenza del gestore, da qualsiasi causa determinata, tutti gli obblighi e diritti di quest'ultimo sono assunti dall'impiegato al quale viene affidata la gestione della ricevitoria.
Art. 25.
Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, con il quale dovra' essere soppresso, ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'ente "Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto", i gestori delle ricevitorie del lotto sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione prevista dall'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 26.
Ai gestori delle ricevitorie del lotto e' fornita, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del gioco, in relazione al presunto consumo sino alla cessazione dell'attivita' dei diversi tipi di bollettari, senza alcun obbligo di versamento di somme o di cauzione.
Della dotazione ricevuta i gestori devono dar conto in qualunque momento e comunque alla fine di ogni periodo estrazionale.
Per le procedure i controlli e le responsabilita' si applicano le norme gia' vigenti in materia, compatibilmente con quanto previsto nel primo comma del presente articolo.
Art. 27.
Per il periodo 1 gennaio 30 giugno 1978 l'importo annuo lordo di L. 800 previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 223, e' attribuito ai gestori delle
ricevitorie del lotto anche in aggiunta alle quote d'aggio spettanti.
Con effetto dall'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n.
312, al personale del lotto spetta l'assegno temporaneo previsto dall'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412. ((Tale assegno sara' riassorbito con la successiva progressione economica, per passaggi di livello)).
Al predetto personale si applicano, altresi', le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
Ai dipendenti del lotto in attivita' di servizio ed ai loro familiari e' rilasciata, con le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, la tessera personale di riconoscimento valida per la riduzione ferroviaria, concessione speciale C. La medesima concessione sara' estesa al personale in quiescenza, allorquando l'onere relativo alla corresponsione delle pensioni gravera' sul bilancio dello Stato.
Art. 28.
All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 21, 22, ultimo comma, 24 e 27, valutato per il 1982 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze urgenti per il personale del lotto".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29.
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 2 agosto 1982
PERTINI SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA