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Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonche' disposizioni per il personale del lotto.

Art. 1.

1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, si applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1983 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.
2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei requisiti di validita', sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.
3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, e' sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. I relativi carichi saranno conteggiati, agli effetti degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, nell'anno in cui cessera' la sospensione e per la parte effettivamente posta in riscossione.
NOTE Note all'art. 1, commi 1 e 2: - Il testo dei commi terzo e quarto (riportati nell'ordine) dell' e' il seguente: "Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalita' di cui all' , entro il termine di cui al , calcolato con decorrenza dall'anno 1983. Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del , le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila". Il termine richiamato dalle disposizioni soprariportate e' quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, previsto dall' . Nota all'art. 1, comma 3: - Gli effetti di cui agli e concernono l'integrazione di aggio spettante all'esattore o, in alternativa a questa, la indennita' annuale che l'esattore stesso puo' chiedere.