Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilita' dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve considerarsi valida anche per la determinazione della durata del servizio richiesto come requisito di ammissione ai concorsi direttivi e ispettivi. Il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni si intende valido anche se l'anno scolastico non e' terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
E' altresi' valido ai fini di cui al precedente comma il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727.
Art. 2.
Il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo, deve considerarsi servizio effettivo valido anche come requisito di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi.
Art. 3.
Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.
Art. 4.
Il Ministro della pubblica istruzione e tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove in concorsi gia' espletati dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, o in fase di espletamento, e si trovino nelle situazioni previste nei precedenti articoli, adottando i conseguenti provvedimenti.
Restando in ogni caso valide le nomine gia disposte, quelle di cui al comma precedente hanno decorrenza dal 10 settembre 1982 nei limiti dei posti disponibili dopo i trasferimenti, salva l'eventuale piu' favorevole decorrenza giuridica per effetto delle posizioni in graduatoria.
Art. 5.
Ai fini delle nomine da effettuare sui posti disponibili nel territorio nazionale a decorrere dal 10 settembre 1982 ai sensi dell'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e' costituita un'unica graduatoria di merito per i concorsi a posti di personale direttivo della scuola elementare indetti con decreti del Ministro della pubblica istruzione 21 luglio 1979 e 4 marzo 1980, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente dell'8 settembre 1979, n. 247, e del 13 agosto 1980, n. 221, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati che abbiano superato le prove concorsuali.
Art. 6.
Ai fini del conferimento di nuovi incarichi di presidenza nella scuola secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1982-83, da effettuare dopo la sistemazione degli aventi titolo a proroga, hanno precedenza assoluta coloro i quali, inclusi nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera b), della legge 14 agosto 1971, n. 821, abbiano superato le prove d'esame in concorsi per posti cui si riferisce la graduatoria stessa, le cui prove d'esame siano state concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 giugno 1982
PERTINI SPADOLINI - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA