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Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico.

Art. 1.

Concorsi a posti di personale direttivo


I concorsi a posti di personale direttivo di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indetti con frequenza biennale, almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.
Le graduatorie dei concorsi hanno validita' per due anni scolastici.
I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei due anni scolastici a decorrere dai quali sono da effettuare le nomine. Ad essi vanno aggiunti i posti che si renderanno comunque vacanti e disponibili alle predette date.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo si applicano anche ai concorsi gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.