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Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di Istruzione dell'ordine secondario.

Art. 1.


Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie, negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire.
Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.