Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria. (4) ((6))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D. L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 ha disposto (con l'art. 1) che: "il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996, di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5- b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993".
Il D. L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 ha disposto (con l'art. 1) che: "il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996, di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5- b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993".
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4 lett. a) n. 9) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogate le parole da " di cui al 30 per cento" fino alla fine della lettera d dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644."
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4 lett. a) n. 9) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogate le parole da " di cui al 30 per cento" fino alla fine della lettera d dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644."
Art. 2.
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;
d) societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.
g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Art. 3.
Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento.
Presso il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e' costituito il comitato per il trasferimento tecnologico formato da esperti nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca e delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani. Il comitato ha lo scopo di definire le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Art. 4.
Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al "Fondo speciale per la ricerca applicata" nonche' il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo richiedente per anno.
Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dello artigianato, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali, che li includera' in apposito albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'IMI eroghera' i contributi su presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul tipo, la qualita', il contenuto della ricerca e del servizio svolti.
I contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo riservata alla piccola e media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della riserva disponibile in un anno.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente norma. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Art. 5.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilita' complessive del fondo di cui al precedente articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con l'articolo 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive esigenze di intervento, agli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, nelle forme previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 8.
La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e la riserva del 20 per cento di cui all'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, vengono rideterminate ogni anno sulle disponibilita' nette complessive del fondo. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Art. 6.
Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quelle previste a carico del fondo di cui al successivo articolo 14 e con quelle previste a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalita'. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Art. 7.
L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, e' affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validita'.
Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformita' dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entita' dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.
Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanita'.
I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.
L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Art. 8.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Art. 9.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente, con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.
I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con i soggetti di cui allo stesso articolo 2, che abbiano una stabile organizzazione in Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali.
La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione.
I soggetti di cui al secondo comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.
Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici.
La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca e' preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'oggetto specifico della ricerca ed e' effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato, sentito il comitato di cui all'articolo 7. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Art. 10.
In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.
Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilita' in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Art. 11.
Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che si avvale a tale fine del comitato di cui all'articolo 7 e dell'IMI, oltre che del suo ufficio.
I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto puo' prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui all'articolo 7.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'articolo 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonche' sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Art. 12.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dello artigianato e del tesoro, saranno emanate norme per disciplinare le modalita' di funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 7 e verra' predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica puo', per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Art. 13.
Per il finanziamento dei programmi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 e' destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'articolo 1 della presente legge.
Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilita' del fondo.
Art. 14.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 27 LUGLIO 1999, N. 297. (3) (4)
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili. (8) ((10))
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 5 ottobre 1991, n. 317 ha disposto (con l'art. 43 comma 1) che "Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalita' ivi previste, e' integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993."
La L. 5 ottobre 1991, n. 317 ha disposto (con l'art. 43 comma 1) che "Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalita' ivi previste, e' integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993."
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994 n. 644, ha disposto (con l'art. 1, comma 1 lett. e ) che il fondo di cui al presente articolo e' ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
Il D.L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994 n. 644, ha disposto (con l'art. 1, comma 1 lett. e ) che il fondo di cui al presente articolo e' ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 dicembre 2002, n. 273 ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e' incrementato di 2 milioni di euro per il 2002."
La L. 12 dicembre 2002, n. 273 ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e' incrementato di 2 milioni di euro per il 2002."
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che il Fondo speciale rotativo di cui al presente articolo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile».
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che il Fondo speciale rotativo di cui al presente articolo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile».
Art. 15.
Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16.
Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura e' fissata al 25 per cento.
Il finanziamento non puo' superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non puo' superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento e' erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.
Su motivata richiesta dell'impresa il fondo puo' erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.
Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.
Il contributo di cui al precedente comma e' assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed e' compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.
Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi. ((7))
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54 comma 5) che "L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma."
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54 comma 5) che "L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma."
Art. 16.
Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalita' deliberate dal CIPI.
Gli interventi del fondo di cui al precedente articolo 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo. (10) ((11))
A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, nonche' gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.
Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.
Il decreto di concessione della agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.
L'impresa e' tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto o al decreto di concessione, in cui attesti che non sta fruendo ne' ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalita'.
Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.
In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, puo' revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa e' tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure puo' disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.
In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, puo' disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto. (7)
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54 comma 5) che "L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma."
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54 comma 5) che "L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma."
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23 comma 5) che "Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attivita' e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge."
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23 comma 5) che "Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attivita' e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge."
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 36, comma 9) che "Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 36, comma 9) che "Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Art. 17.
Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.
Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.
Art. 18.
E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'articolo 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.
La quota di conferimento relativa all'anno 1981 e' determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Una quota del 20 per cento degli stanziamenti e' riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilita' nette complessive del fondo.
Art. 19.
Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, e' integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 20.
Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacita' produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attivita' almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacita' produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.
Per le finalita' di cui al precedente comma e' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici", i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.
E' autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 e' determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le disponibilita' del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.
Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.
I contributi di cui al presente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.
Il rendiconto della gestione e' trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 gennaio 1983, n. 19 convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1983, n. 87 ha disposto (con l'art. 4) che il termine di cui al primo comma del presente articolo, e' differito al 31 dicembre 1983.
Il D.L. 31 gennaio 1983, n. 19 convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1983, n. 87 ha inoltre disposto che le disposizioni di cui al presente articolo, sono estese anche alle imprese che, attraverso la soppressione di impianti, riducano la produzione annua di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas.
Il D.L. 31 gennaio 1983, n. 19 convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1983, n. 87 ha disposto (con l'art. 4) che il termine di cui al primo comma del presente articolo, e' differito al 31 dicembre 1983.
Il D.L. 31 gennaio 1983, n. 19 convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1983, n. 87 ha inoltre disposto che le disposizioni di cui al presente articolo, sono estese anche alle imprese che, attraverso la soppressione di impianti, riducano la produzione annua di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas.
Art. 21.
All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Misure particolari in alcuni settori dell'economia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 17 febbraio 1982
PERTINI SPADOLINI - MARCORA - DE MICHELIS - ANDREATTA - LA MALFA - FORMICA - TESINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA