Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi.
Art. 13.
Lavori di lieve entita'
All'esecuzione di lavori, che non presentino particolare complessita' tecnica o funzionale, gli organi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per la spesa possono provvedere direttamente o a mezzo di impresa, senza che sia richiesta apposita perizia, fino all'importo di L. 1.500.000. ((4))
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono dettate le occorrenti norme di esecuzione.
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La disposizione di cui al primo comma dell' articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e' estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma e' elevato a lire 4.500.000."
La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La disposizione di cui al primo comma dell' articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e' estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma e' elevato a lire 4.500.000."