Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione CEE-ACP, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con atto finale e dichiarazioni, dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA), nonche' dell'accordo che modifica l'accordo interno del 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla questione degli aiuti della Comunita', firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980 e a Bruxelles il 16 dicembre 1980.
Art. 3
ARTICOLO 3
Se le offerte fatte dalle imprese dello Zimbabwe sono tali da
recare pregiudizio al funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.
Se le offerte fatte dalle imprese dello Zimbabwe sono tali da
recare pregiudizio al funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.