Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.
Art. 7
ARTICOLO 7.
Ai fini dell'ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione calcolati secondo la legislazione di detto Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.
Ai fini dell'ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione calcolati secondo la legislazione di detto Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.