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Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.

Art. 21

ARTICOLO 21.

Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 10.