Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.
Art. 13
ARTICOLO 13.
Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda un periodo minimo di assicurazione ai fini della acquisizione del diritto alle prestazioni di malattia, per infortunio sul lavoro e malattia professionale, di disoccupazione ed alle prestazioni familiari o della loro misura, verranno presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato.
Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda un periodo minimo di assicurazione ai fini della acquisizione del diritto alle prestazioni di malattia, per infortunio sul lavoro e malattia professionale, di disoccupazione ed alle prestazioni familiari o della loro misura, verranno presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato.