Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979.
Art. 20
Articolo 20
Professori e insegnanti
I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato Contraente per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato Contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato Contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
Professori e insegnanti
I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato Contraente per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato Contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato Contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.