Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 della convenzione stessa.
Convenzione
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
Art. 2
Articolo 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica araba d'Egitto:
1) l'imposta sul reddito derivante da beni immobili [inclusa l'imposta sui terreni, sui fabbricati e l'imposta di sorveglianza (ghaffir)];
2) l'imposta sul reddito da beni mobili;
3) l'imposta sugli utili commerciali e industriali;
4) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sulle indennita' e sulle pensioni;
5) l'imposta sugli utili derivanti da professioni liberali e da tutte le altre professioni non commerciali;
6) l'imposta generale sul reddito;
7) l'imposta per la difesa;
8) l'imposta per la sicurezza nazionale;
9) l'imposta Jehad (per la lotta sacra);
10) le imposte supplementari prelevate come percentuali dalle imposte summenzionate (incluse le tasse comunali).
(Qui di seguito indicate quali "imposta egiziana");
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi ancorche' riscossa mediante ritenuta alla fonte.
(Qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica araba d'Egitto:
1) l'imposta sul reddito derivante da beni immobili [inclusa l'imposta sui terreni, sui fabbricati e l'imposta di sorveglianza (ghaffir)];
2) l'imposta sul reddito da beni mobili;
3) l'imposta sugli utili commerciali e industriali;
4) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sulle indennita' e sulle pensioni;
5) l'imposta sugli utili derivanti da professioni liberali e da tutte le altre professioni non commerciali;
6) l'imposta generale sul reddito;
7) l'imposta per la difesa;
8) l'imposta per la sicurezza nazionale;
9) l'imposta Jehad (per la lotta sacra);
10) le imposte supplementari prelevate come percentuali dalle imposte summenzionate (incluse le tasse comunali).
(Qui di seguito indicate quali "imposta egiziana");
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi ancorche' riscossa mediante ritenuta alla fonte.
(Qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Articolo 3
Definizioni di carattere generale
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Egitto" designa la Repubblica araba d'Egitto;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, l'Egitto oppure l'Italia;
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' e ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che sia considerato persona giuridica ai fini fiscali;
f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
g) il termine "cittadini" indica:
1) tutte le persone fisiche in possesso della nazionalita' di uno Stato Contraente;
2) tutte le persone giuridiche, le societa' e associazioni il cui status derivi dalle leggi vigenti in uno Stato Contraente;
h) il termine "traffico internazionale" indica qualsiasi trasporto per nave o aeromobile effettuato da parte di una impresa che abbia la sua sede di effettiva direzione in uno Stato Contraente, eccetto quando la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra punti situati nell'altro Stato Contraente;
i) l'espressione "autorita' competente" designa:
1) per quanto concerne l'Egitto, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Definizioni di carattere generale
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Egitto" designa la Repubblica araba d'Egitto;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, l'Egitto oppure l'Italia;
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' e ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che sia considerato persona giuridica ai fini fiscali;
f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
g) il termine "cittadini" indica:
1) tutte le persone fisiche in possesso della nazionalita' di uno Stato Contraente;
2) tutte le persone giuridiche, le societa' e associazioni il cui status derivi dalle leggi vigenti in uno Stato Contraente;
h) il termine "traffico internazionale" indica qualsiasi trasporto per nave o aeromobile effettuato da parte di una impresa che abbia la sua sede di effettiva direzione in uno Stato Contraente, eccetto quando la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra punti situati nell'altro Stato Contraente;
i) l'espressione "autorita' competente" designa:
1) per quanto concerne l'Egitto, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Articolo 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Questo termine non include, tuttavia, ogni persona che sia soggetta ad imposta in detto Stato Contraente, solo a motivo di reddito derivante da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I, una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati Contraenti, il suo status viene determinato come segue:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati Contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa sara' considerata residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua effettiva direzione.
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Questo termine non include, tuttavia, ogni persona che sia soggetta ad imposta in detto Stato Contraente, solo a motivo di reddito derivante da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I, una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati Contraenti, il suo status viene determinato come segue:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati Contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa sara' considerata residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua effettiva direzione.
Art. 5
Articolo 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un'area fabbricabile o una costruzione o un complesso che esista da piu' di sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di una impresa dell'altro Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato Contraente controlla una societa' residente dell'altro Stato Contraente o e' da questa controllata, ovvero svolge attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un'area fabbricabile o una costruzione o un complesso che esista da piu' di sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di una impresa dell'altro Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato Contraente controlla una societa' residente dell'altro Stato Contraente o e' da questa controllata, ovvero svolge attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6
Articolo 6
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, inclusi i redditi agricoli o forestali, sono imponibili nolo Stato Contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria. Il termine include, inoltre, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, inclusi i redditi agricoli o forestali, sono imponibili nolo Stato Contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria. Il termine include, inoltre, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art. 7
Articolo 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attivita' come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. In conformita' alle disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base ad una percentuale dell'entrata lorda dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo uno dei detti metodi; tuttavia, il metodo adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei precedenti paragrafi, i profitti da attribuire alla stabile organizzazione vengono determinati secondo lo stesso metodo anno per anno, a meno che vi sia un valido e sufficiente motivo di fare diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attivita' come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. In conformita' alle disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base ad una percentuale dell'entrata lorda dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo uno dei detti metodi; tuttavia, il metodo adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei precedenti paragrafi, i profitti da attribuire alla stabile organizzazione vengono determinati secondo lo stesso metodo anno per anno, a meno che vi sia un valido e sufficiente motivo di fare diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 8
Articolo 8
Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui e' situata la sede dell'effettiva direzione di un'impresa.
2. Se la sede dell'effettiva direzione di un'impresa di navigazione marittima si trova a bordo di una nave, essa sara' considerata situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto nazionale della nave, oppure, in mancanza di detto porto nazionale, nello Stato Contraente in cui risiede l'esercente della nave.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a pools, ad operazioni congiunte o ad agenzie che svolgano attivita' su scala internazionale.
Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui e' situata la sede dell'effettiva direzione di un'impresa.
2. Se la sede dell'effettiva direzione di un'impresa di navigazione marittima si trova a bordo di una nave, essa sara' considerata situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto nazionale della nave, oppure, in mancanza di detto porto nazionale, nello Stato Contraente in cui risiede l'esercente della nave.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a pools, ad operazioni congiunte o ad agenzie che svolgano attivita' su scala internazionale.
Art. 9
Articolo 9
Imprese associate
Allorche'
a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati cosi' realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Imprese associate
Allorche'
a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati cosi' realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Articolo 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in ambedue gli Stati Contraenti.
2. Tuttavia, se i dividendi sono pagati da una societa' residente in Egitto ad un'altra residente in Italia, detti dividendi saranno soggetti solo all'imposta sul reddito derivante da beni mobili, alla tassa per la difesa, per la sicurezza nazionale, alla tassa Jehad e alle tasse supplementari. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta generale sul reddito prelevata sull'imposta complessiva puo' altresi' essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento. I dividendi pagati possono essere detratti dall'ammontare del reddito imponibile della societa' distributrice o dai profitti soggetti ad imposta relativi ai profitti industriali e commerciali, se detti dividendi sono distribuiti al di fuori di riserve accumulate o altre partite attive.
3. A fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilabili allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni, secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, oppure effettua una libera professione da una base stabile ivi situata cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente in uno Stato Contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta Sui dividendi pagati dalla societa' eccetto il caso in cui detti dividendi siano pagati a persone residenti in detto altro Stato, o il caso in cui i titoli in relazione ai quali sono pagati i dividendi siano effettivamente collegati a una stabile organizzazione o ad una base stabile situata in detto altro Stato, ne' puo' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Dividendi
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in ambedue gli Stati Contraenti.
2. Tuttavia, se i dividendi sono pagati da una societa' residente in Egitto ad un'altra residente in Italia, detti dividendi saranno soggetti solo all'imposta sul reddito derivante da beni mobili, alla tassa per la difesa, per la sicurezza nazionale, alla tassa Jehad e alle tasse supplementari. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta generale sul reddito prelevata sull'imposta complessiva puo' altresi' essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento. I dividendi pagati possono essere detratti dall'ammontare del reddito imponibile della societa' distributrice o dai profitti soggetti ad imposta relativi ai profitti industriali e commerciali, se detti dividendi sono distribuiti al di fuori di riserve accumulate o altre partite attive.
3. A fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilabili allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni, secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, oppure effettua una libera professione da una base stabile ivi situata cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente in uno Stato Contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta Sui dividendi pagati dalla societa' eccetto il caso in cui detti dividendi siano pagati a persone residenti in detto altro Stato, o il caso in cui i titoli in relazione ai quali sono pagati i dividendi siano effettivamente collegati a una stabile organizzazione o ad una base stabile situata in detto altro Stato, ne' puo' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Art. 11
Articolo 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato Contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 25 per cento dell'ammontare degli interessi se il destinatario e' il beneficiario dell'interesse. Le competenti autorita' degli Stati Contraenti determineranno, di comune accordo, il modo di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono esonerati da imposta in detto Stato se:
a) il debitore dell'interesse e' il Governo di detto Stato
Contraente o un suo ente locale, o
b) l'interesse e' pagato al Governo dell'altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o a qualsiasi agenzia o ufficio a cio' delegato (incluso un istituto finanziario) interamente di proprieta'
dell'altro Stato o di un suo ente locale, o
c) l'interesse e' pagato a qualsiasi altra agenzia o rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in relazione a prestiti fatti in applicazione di un accordo stipulato tra i Governi degli Stati Contraenti.
4. A fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantiti o no da ipoteca e portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla (legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente dove e' situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare.
In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato Contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 25 per cento dell'ammontare degli interessi se il destinatario e' il beneficiario dell'interesse. Le competenti autorita' degli Stati Contraenti determineranno, di comune accordo, il modo di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono esonerati da imposta in detto Stato se:
a) il debitore dell'interesse e' il Governo di detto Stato
Contraente o un suo ente locale, o
b) l'interesse e' pagato al Governo dell'altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o a qualsiasi agenzia o ufficio a cio' delegato (incluso un istituto finanziario) interamente di proprieta'
dell'altro Stato o di un suo ente locale, o
c) l'interesse e' pagato a qualsiasi altra agenzia o rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in relazione a prestiti fatti in applicazione di un accordo stipulato tra i Governi degli Stati Contraenti.
4. A fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantiti o no da ipoteca e portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla (legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente dove e' situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare.
In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Articolo 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di questo Stato Contraente, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se il beneficiario e' proprietario dei canoni.
Le competenti autorita' degli Stati Contraenti determineranno di comune accordo il modo di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso oppure per la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, dal quale provengono i canoni, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni.
In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato Contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato Contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dividendi derivanti da quote di socio fondatore, emesse in relazione ai diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, relative ai dividendi versati.
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di questo Stato Contraente, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se il beneficiario e' proprietario dei canoni.
Le competenti autorita' degli Stati Contraenti determineranno di comune accordo il modo di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso oppure per la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, dal quale provengono i canoni, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni.
In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato Contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato Contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dividendi derivanti da quote di socio fondatore, emesse in relazione ai diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, relative ai dividendi versati.
Art. 13
Articolo 13
Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato Contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato Contraente dispone nell'altro Stato Contraente per l'esercizio delle sue attivita' professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in quest'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e di beni mobili relativi all'utilizzazione di dette navi e aeromobili sono tassabili solo nello Stato Contraente in cui e' situata la sede di effettiva direzione dell'impresa.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono tassabili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante e' residente. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una societa' residente di uno degli Stati Contraenti sono tassabili in detto Stato.
Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato Contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato Contraente dispone nell'altro Stato Contraente per l'esercizio delle sue attivita' professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in quest'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e di beni mobili relativi all'utilizzazione di dette navi e aeromobili sono tassabili solo nello Stato Contraente in cui e' situata la sede di effettiva direzione dell'impresa.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono tassabili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante e' residente. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una societa' residente di uno degli Stati Contraenti sono tassabili in detto Stato.
Art. 14
Articolo 14
Professioni indipendenti
1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione o di altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato.
Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell'altro Stato Contraente se tali attivita' sono svolte in detto altro Stato e se:
a) egli dispone di una base stabile in detto altro Stato allo scopo di effettuare le sue attivita', ma solo nella misura della
remunerazione che e' attribuibile a detta base stabile; o
b) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Professioni indipendenti
1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione o di altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato.
Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell'altro Stato Contraente se tali attivita' sono svolte in detto altro Stato e se:
a) egli dispone di una base stabile in detto altro Stato allo scopo di effettuare le sue attivita', ma solo nella misura della
remunerazione che e' attribuibile a detta base stabile; o
b) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Articolo 15
Professioni dipendenti
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato Contraente come corrispettivo di una attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest'altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di una attivita' dipendente svolta nell'altro Stato. Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attivita' dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato Contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Professioni dipendenti
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato Contraente come corrispettivo di una attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest'altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di una attivita' dipendente svolta nell'altro Stato. Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attivita' dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato Contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
Articolo 16
Compensi a membri dei Consigli di amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Compensi a membri dei Consigli di amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Articolo 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato Contraente in cui dette attivita' sono svolte.
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali di detti artisti o sportivi siano corrisposti non a questo artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione e', nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato Contraente in cui le attivita' dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato Contraente in cui dette attivita' sono svolte.
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali di detti artisti o sportivi siano corrisposti non a questo artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione e', nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato Contraente in cui le attivita' dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
Art. 18
Articolo 18
Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
Articolo 19
Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale sono imponibili solo in questo Stato.
b) Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono prestati in detto Stato o il beneficiario e' un residente di detto altro Stato Contraente che:
i) sia un cittadino di detto Stato; oppure
ii) non sia divenuto residente di detto Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi.
2. a) Qualsiasi pensione pagata da, oppure al di fuori di fondi costituiti da, uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi (resi a detto Stato o suddivisione o ente locale sara' imponibile solo in detto Stato.
b) Tuttavia, detta pensione e' imponibile nell'altro Stato Contraente se il beneficiario e' un cittadino e un residente di detto Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attivita' commerciali esercitate da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale sono imponibili solo in questo Stato.
b) Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono prestati in detto Stato o il beneficiario e' un residente di detto altro Stato Contraente che:
i) sia un cittadino di detto Stato; oppure
ii) non sia divenuto residente di detto Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi.
2. a) Qualsiasi pensione pagata da, oppure al di fuori di fondi costituiti da, uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi (resi a detto Stato o suddivisione o ente locale sara' imponibile solo in detto Stato.
b) Tuttavia, detta pensione e' imponibile nell'altro Stato Contraente se il beneficiario e' un cittadino e un residente di detto Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attivita' commerciali esercitate da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Articolo 20
Professori e insegnanti
I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato Contraente per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato Contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato Contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
Professori e insegnanti
I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato Contraente per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato Contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato Contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
Art. 21
Articolo 21
Studenti ed apprendisti
Le remunerazioni che uno studente o apprendista che e' o era precedentemente residente di uno Stato Contraente e che si trova nell'altro Stato Contraente esclusivamente al fine dell'istruzione o apprendistato riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, sono esenti da tassa in detto altro Stato Contraente, purche' dette somme gli vengano corrisposte da fuori di detto altro Stato Contraente.
Studenti ed apprendisti
Le remunerazioni che uno studente o apprendista che e' o era precedentemente residente di uno Stato Contraente e che si trova nell'altro Stato Contraente esclusivamente al fine dell'istruzione o apprendistato riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, sono esenti da tassa in detto altro Stato Contraente, purche' dette somme gli vengano corrisposte da fuori di detto altro Stato Contraente.
Art. 22
Articolo 22
Altri redditi
1. Elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, di qualsiasi provenienza, non indicati ai precedenti articoli della presente Convenzione eccetto le spese di direzione, sono imponibili solo in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario del reddito, essendo residente di uno Stato Contraente, svolge attivita' commerciali nell'altro Stato Contraente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata e il diritto o lo proprieta' per cui percepisce il reddito e' effettivamente collegato a detta stabile organizzazione o base stabile. In tal caso gli elementi dei redditi sono imponibili in detto altro Stato Contraente in base alla legislazione di esso.
3. Ai fini del presente articolo il termine "spese di funzionamento" indica pagamenti di qualsiasi natura a qualsiasi persona che non sia un dipendente di colui che effettua i pagamenti per, o in relazione a, fornitura di consulenza industriale o commerciale, o direzione o servizi tecnici, o analoghi servizi o attrezzature, o noleggio di impianti o equipaggiamento, ma non comprende pagamenti per servizi di persone che esercitino una libera professione, di cui all'articolo 14.
Altri redditi
1. Elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, di qualsiasi provenienza, non indicati ai precedenti articoli della presente Convenzione eccetto le spese di direzione, sono imponibili solo in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario del reddito, essendo residente di uno Stato Contraente, svolge attivita' commerciali nell'altro Stato Contraente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata e il diritto o lo proprieta' per cui percepisce il reddito e' effettivamente collegato a detta stabile organizzazione o base stabile. In tal caso gli elementi dei redditi sono imponibili in detto altro Stato Contraente in base alla legislazione di esso.
3. Ai fini del presente articolo il termine "spese di funzionamento" indica pagamenti di qualsiasi natura a qualsiasi persona che non sia un dipendente di colui che effettua i pagamenti per, o in relazione a, fornitura di consulenza industriale o commerciale, o direzione o servizi tecnici, o analoghi servizi o attrezzature, o noleggio di impianti o equipaggiamento, ma non comprende pagamenti per servizi di persone che esercitino una libera professione, di cui all'articolo 14.
Art. 23
Articolo 23
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata in base ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono tassabili nella Repubblica araba d'Egitto, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' determinate l'imposta egiziana sul reddito, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.
3. Qualora un residente dell'Egitto percepisca un reddito che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, e' imponibile in Italia, l'Egitto puo' dedurre dall'imposta sul reddito di detta persona un ammontare pari all'imposta pagata in Italia; tuttavia detta deduzione non deve eccedere la quota di imposta come calcolata prima di effettuare la deduzione, che e' adeguata al reddito proveniente dall'Italia.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora le imposte su profitti commerciali, dividendi e interessi in uno Stato Contraente siano eliminate o ridotte per un periodo limitato in base alle leggi dello Stato, dette imposte che sono state eliminate o ridotte saranno considerate pagate per un ammontare che non superi il 25 per cento.
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata in base ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono tassabili nella Repubblica araba d'Egitto, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' determinate l'imposta egiziana sul reddito, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.
3. Qualora un residente dell'Egitto percepisca un reddito che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, e' imponibile in Italia, l'Egitto puo' dedurre dall'imposta sul reddito di detta persona un ammontare pari all'imposta pagata in Italia; tuttavia detta deduzione non deve eccedere la quota di imposta come calcolata prima di effettuare la deduzione, che e' adeguata al reddito proveniente dall'Italia.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora le imposte su profitti commerciali, dividendi e interessi in uno Stato Contraente siano eliminate o ridotte per un periodo limitato in base alle leggi dello Stato, dette imposte che sono state eliminate o ridotte saranno considerate pagate per un ammontare che non superi il 25 per cento.
Art. 24
Articolo 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato Contraente, siano o meno residenti di uno degli Stati Contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non deve essere in quest'altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attivita'.
Detta disposizione non e' intesa a vincolare uno Stato Contraente a garantire ai residenti dell'altro Stato Contraente deduzioni personali, sgravi o riduzioni fiscali che lo Stato accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o situazione familiare.
3. Salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7 dell'articolo 11 o paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre somme pagate da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini di determinare gli utili imponibili di detta impresa, saranno deducibili alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente dello Stato Contraente menzionato per primo.
4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato Contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stesa natura nel primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato Contraente, siano o meno residenti di uno degli Stati Contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non deve essere in quest'altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attivita'.
Detta disposizione non e' intesa a vincolare uno Stato Contraente a garantire ai residenti dell'altro Stato Contraente deduzioni personali, sgravi o riduzioni fiscali che lo Stato accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o situazione familiare.
3. Salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7 dell'articolo 11 o paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre somme pagate da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini di determinare gli utili imponibili di detta impresa, saranno deducibili alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente dello Stato Contraente menzionato per primo.
4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato Contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stesa natura nel primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 25
Articolo 25
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorita' competente dello Stato Contraente di cui e' residente oppure, se il suo caso ricada sotto il paragrafo 1 dell'articolo 24, a quello Stato Contraente di cui e' cittadino. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica della misura che ha dato luogo alla tassazione non conforme alla Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Qualsiasi accordo sara' applicato nonostante qualsiasi limitazione di tempo prevista dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.
3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti alla interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora sembri opportuno uno scambio orale di opinioni al fine di raggiungere un accordo, tale scambio potra' aver luogo in seno ad una Commissione di rappresentanti delle competenti autorita' degli Stati Contraenti.
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorita' competente dello Stato Contraente di cui e' residente oppure, se il suo caso ricada sotto il paragrafo 1 dell'articolo 24, a quello Stato Contraente di cui e' cittadino. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica della misura che ha dato luogo alla tassazione non conforme alla Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Qualsiasi accordo sara' applicato nonostante qualsiasi limitazione di tempo prevista dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.
3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti alla interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora sembri opportuno uno scambio orale di opinioni al fine di raggiungere un accordo, tale scambio potra' aver luogo in seno ad una Commissione di rappresentanti delle competenti autorita' degli Stati Contraenti.
Art. 26
Articolo 26
Scambio di informazioni
1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia in contrasto con la Convenzione, nonche' per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non e' limitato dall'articolo 1.
Qualsiasi informazione ricevuta da uno Stato Contraente sara' tenuta segreta cosi' come qualsiasi informazione ottenuta in base alla legislazione interna di detto Stato e potra' essere comunicata solo alle persone o alle autorita' (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento, o dell'esazione, dell'applicazione o citazione in giudizio o decisione di ricorso per quanto concerne le tasse che sono oggetto della Convenzione. Dette persone o autorita' utilizzeranno le informazioni solo a tali fini.
Dette persone o autorita' potranno comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati Contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato Contraente:
b) di fornire particolari che non potrebbero essere ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato Contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Scambio di informazioni
1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia in contrasto con la Convenzione, nonche' per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non e' limitato dall'articolo 1.
Qualsiasi informazione ricevuta da uno Stato Contraente sara' tenuta segreta cosi' come qualsiasi informazione ottenuta in base alla legislazione interna di detto Stato e potra' essere comunicata solo alle persone o alle autorita' (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento, o dell'esazione, dell'applicazione o citazione in giudizio o decisione di ricorso per quanto concerne le tasse che sono oggetto della Convenzione. Dette persone o autorita' utilizzeranno le informazioni solo a tali fini.
Dette persone o autorita' potranno comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati Contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato Contraente:
b) di fornire particolari che non potrebbero essere ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato Contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Articolo 27
Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28
Articolo 28
Rimborsi
1. Le imposte trattenute alla fonte in uno Stato Contraente saranno rimborsate, su richiesta del contribuente o dello Stato di cui e' residente, se il diritto di esazione delle imposte e' previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. I reclami per il rimborso, che devono essere presentati entro i termini previsti dalla legge dello Stato Contraente che e' obbligato a procedere al rimborso, devono essere accompagnati da un certificato ufficiale dello Stato Contraente, di cui il contribuente e' residente, comprovante l'esistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti in base a mutuo accordo regoleranno il modo di applicazione del presente articolo, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione.
Rimborsi
1. Le imposte trattenute alla fonte in uno Stato Contraente saranno rimborsate, su richiesta del contribuente o dello Stato di cui e' residente, se il diritto di esazione delle imposte e' previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. I reclami per il rimborso, che devono essere presentati entro i termini previsti dalla legge dello Stato Contraente che e' obbligato a procedere al rimborso, devono essere accompagnati da un certificato ufficiale dello Stato Contraente, di cui il contribuente e' residente, comprovante l'esistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti in base a mutuo accordo regoleranno il modo di applicazione del presente articolo, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione.
Art. 29
Articolo 29
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito imponibile per i periodi contabili d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali relative alle imposte sul reddito, firmata al Cairo il 26 marzo 1966, cessera' di validita' alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito imponibile per i periodi contabili d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali relative alle imposte sul reddito, firmata al Cairo il 26 marzo 1966, cessera' di validita' alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 30
Articolo 30
Cessazione di validita'
La presente Convenzione rimarra' in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia con riferimento ai redditi o agli utili imponibili relativi al periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta.
In fede di cio' i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a Roma il 7 maggio 1979 in lingua inglese.
(Seguono le firme)
Cessazione di validita'
La presente Convenzione rimarra' in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia con riferimento ai redditi o agli utili imponibili relativi al periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta.
In fede di cio' i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a Roma il 7 maggio 1979 in lingua inglese.
(Seguono le firme)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1981
PERTINI FORLANI - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA - COMPAGNA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convention
CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT, FOR THIE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-Protocollo Agg.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE RELATIVAMENTE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE
All'atto della firma della Convenzione stipulata oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni addizionali che faranno parte integrante di detta Convenzione:
Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 3, se un'impresa di uno Stato Contraente, mediante una esposizione permanente nell'altro Stato Contraente, vende beni o merci, sara' considerata come avente una stabile organizzazione in detto altro Stato;
b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese effettuate ai fini della stabile organizzazione" indicano le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 24, nulla in questo articolo deve essere interpretato nel senso che segue:
1) obblighi la Repubblica araba d'Egitto a concedere alle compagnie di assicurazione o riassicurazione italiane l'esenzione da imposte sui dividendi, interessi, arretrati e tutti gli altri profitti derivanti da titoli stranieri negoziabili che le compagnie di assicurazione e riassicurazione della Repubblica araba d'Egitto sono obbligate a depositare in base alle leggi locali, e mantenere in deposito, all'estero sotto forma di garanzie, riserve attuariali e ogni altra riserva per coprire i reclami naturali e i rischi correnti (riconosciuti nella Repubblica araba d'Egitto in base all' articolo 5 della legge n. 14 del 1939 );
2) intacchi l'applicazione nella Repubblica araba d'Egitto dell'esenzione da imposte sul reddito derivante da beni mobili, concessa alle compagnie della Repubblica araba d'Egitto, che partecipano al capitale azionario di altre compagnie, e in conformita' alle condizioni previste dall' articolo 6 della legge n. 14 del 1939 della Repubblica araba d'Egitto;
3) intacchi le disposizioni legislative della Repubblica araba d'Egitto che considera le compagnie straniere di cui sopra, le cui attivita' si estendono a paesi diversi dalla Repubblica araba d'Egitto, come aventi distribuito nella Repubblica araba d'Egitto un ammontare equivalente al totale dei profitti soggetti a tasse sui profitti commerciali o industriali;
4) intacchi le disposizioni legislative della Repubblica araba d'Egitto che considera come compagnie della Repubblica araba d'Egitto ogni compagnia straniera le cui attivita' si svolgono esclusivamente o per lo piu' nella Repubblica araba d'Egitto;
d) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "nonostante i ricorsi previsti dalle leggi nazionali" indica che la procedura di reciproco accordo non e' alternativa alla procedura del contenzioso nazionale che dovra', in ogni caso, essere preventivamente iniziata, quando il reclamo si riferisce ad un accertamento di imposte non conforme alla presente Convenzione;
e) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedira' alle autorita' competenti degli Stati Contraenti di mettere in atto, in base a reciproco accordo, altre prassi per concedere le riduzioni ai fini fiscali, previsti dalla presente Convenzione.
Firmato a Roma in duplice esemplare, il 7 maggio 1979, in lingua inglese.
(Seguono le firme)
All'atto della firma della Convenzione stipulata oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni addizionali che faranno parte integrante di detta Convenzione:
Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 3, se un'impresa di uno Stato Contraente, mediante una esposizione permanente nell'altro Stato Contraente, vende beni o merci, sara' considerata come avente una stabile organizzazione in detto altro Stato;
b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese effettuate ai fini della stabile organizzazione" indicano le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 24, nulla in questo articolo deve essere interpretato nel senso che segue:
1) obblighi la Repubblica araba d'Egitto a concedere alle compagnie di assicurazione o riassicurazione italiane l'esenzione da imposte sui dividendi, interessi, arretrati e tutti gli altri profitti derivanti da titoli stranieri negoziabili che le compagnie di assicurazione e riassicurazione della Repubblica araba d'Egitto sono obbligate a depositare in base alle leggi locali, e mantenere in deposito, all'estero sotto forma di garanzie, riserve attuariali e ogni altra riserva per coprire i reclami naturali e i rischi correnti (riconosciuti nella Repubblica araba d'Egitto in base all' articolo 5 della legge n. 14 del 1939 );
2) intacchi l'applicazione nella Repubblica araba d'Egitto dell'esenzione da imposte sul reddito derivante da beni mobili, concessa alle compagnie della Repubblica araba d'Egitto, che partecipano al capitale azionario di altre compagnie, e in conformita' alle condizioni previste dall' articolo 6 della legge n. 14 del 1939 della Repubblica araba d'Egitto;
3) intacchi le disposizioni legislative della Repubblica araba d'Egitto che considera le compagnie straniere di cui sopra, le cui attivita' si estendono a paesi diversi dalla Repubblica araba d'Egitto, come aventi distribuito nella Repubblica araba d'Egitto un ammontare equivalente al totale dei profitti soggetti a tasse sui profitti commerciali o industriali;
4) intacchi le disposizioni legislative della Repubblica araba d'Egitto che considera come compagnie della Repubblica araba d'Egitto ogni compagnia straniera le cui attivita' si svolgono esclusivamente o per lo piu' nella Repubblica araba d'Egitto;
d) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "nonostante i ricorsi previsti dalle leggi nazionali" indica che la procedura di reciproco accordo non e' alternativa alla procedura del contenzioso nazionale che dovra', in ogni caso, essere preventivamente iniziata, quando il reclamo si riferisce ad un accertamento di imposte non conforme alla presente Convenzione;
e) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedira' alle autorita' competenti degli Stati Contraenti di mettere in atto, in base a reciproco accordo, altre prassi per concedere le riduzioni ai fini fiscali, previsti dalla presente Convenzione.
Firmato a Roma in duplice esemplare, il 7 maggio 1979, in lingua inglese.
(Seguono le firme)