Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979.
Art. 12
Articolo 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di questo Stato Contraente, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se il beneficiario e' proprietario dei canoni.
Le competenti autorita' degli Stati Contraenti determineranno di comune accordo il modo di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso oppure per la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, dal quale provengono i canoni, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni.
In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato Contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato Contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dividendi derivanti da quote di socio fondatore, emesse in relazione ai diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, relative ai dividendi versati.
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di questo Stato Contraente, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se il beneficiario e' proprietario dei canoni.
Le competenti autorita' degli Stati Contraenti determineranno di comune accordo il modo di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso oppure per la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, dal quale provengono i canoni, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni.
In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato Contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato Contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dividendi derivanti da quote di socio fondatore, emesse in relazione ai diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, relative ai dividendi versati.