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Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

Convenzione-art. 6

Articolo 6

1. L'iscrizione non e' soggetta, per quanto concerne il testatore, ad alcuna condizione di nazionalita' o di residenza.
2. Su richiesta del testatore, il notaio, l'autorita' pubblica o la persona di cui all'articolo 4 richiederanno l'iscrizione non soltanto nello Stato in cui il testamento e' stato redatto o depositato, ma anche negli altri Stati contraenti, per mezzo degli organismi nazionali.