Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 della convenzione stessa.
Art. 3.
E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti.
Art. 4.
Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:
1) testamenti pubblici;
2) testamenti segreti;
3) testamenti speciali;
4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonche' revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.
Art. 5.
Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volonta' di cui all'articolo 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:
a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;
b) numero di repertorio;
c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;
d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o e' depositario dell'atto.
Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.
Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o e' depositario dell'atto di ultima volonta' di cui all'articolo 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea di cui all'articolo 1.
L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 4.
Art. 5-bis.
((
1. L'obbligo di iscrizione puo' essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, e' corrisposta in modo virtuale.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale))
Art. 6.
Chiunque crede di averne interesse puo' chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti, allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volonta' dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta.
Il certificato di cui al comma precedente puo' essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all'organismo competente, di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto.
Art. 7.
Per il rilascio del certificato di cui al primo comma dell'articolo precedente e' dovuto al registro generale il pagamento della tassa di lire diecimila; il richiedente deve, inoltre, anticipare l'importo dei valori bollati.
Per ogni richiesta di iscrizione di cui all'articolo 5 nel registro di uno degli Stati aderenti alla convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'articolo 6, e' dovuto al registro generale il doppio del diritto fisso previsto dal secondo comma dell'articolo 28 della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973.
I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio dalle amministrazioni dello Stato o dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente.
Art. 8.
Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, e' tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti.
La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilita', da uno dei documenti previsti dal primo comma dell'articolo 6.
Art. 9.
Alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul registro generale dei testamenti.
In case di omissione si applica il disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel comma precedente. ((Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge)).
Art. 10.
Per ogni atto annotato nei repertori di cui all'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per il quale e' disposta l'iscrizione nel registro generale dei testamenti dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono, a mezzo del notaio e con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, corrispondere all'archivio notarile distrettuale una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dell'onorario notarile stabilito per l'atto originale.
Ove il testamento sia depositato presso l'archivio notarile le parti corrispondono direttamente a quest'ultimo la tassa di iscrizione dovuta per le operazioni di cui al comma precedente.
Art. 11.
Per la trasmissione all'archivio notarile distrettuale della scheda di cui al primo comma dell'articolo 5 e' dovuto al notaio lo stesso diritto spettantegli per la trasmissione della copia del testamento pubblico.
Art. 12.
Per gli atti annotati nel repertorio di cui al terzo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e menzionati negli articoli 17 e 18 della relativa tabella, che rientrino tra quelli indicati anche dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono altresi' corrispondere all'ufficio consolare una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dei diritti stabiliti nella tabella stessa.
Art. 13.
Il conservatore dell'archivio notarile che ha redatto i verbali di richiesta previsti dall'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, o proceduto alle operazioni di cui al sesto comma dell'articolo 112 della stessa legge ovvero ricevuto in deposito testamenti speciali deve chiederne l'iscrizione, trasmettendo entro tre giorni al registro generale i dati di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge.
L'autorita' consolare che ha ricevuto gli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve chiederne l'iscrizione trasmettendo, entro dieci giorni e con apposita scheda, i dati summenzionati all'archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all'archivio notarile distrettuale di Roma.
L'archivio notarile provvede quindi a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della presente legge.
Gli archivi notarili distrettuali continuano a tenere, anche con sistemi elettronici o meccanografici, l'indice previsto dall'ultimo comma dell'articolo 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
Art. 14.
L'archivio notarile distrettuale deve senza indugio effettuare adeguati controlli delle schede pervenute, in particolare raffrontandone i dati con quelli di cui agli articoli 65 e 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Art. 15.
Nessun certificato puo' essere spedito ne' alcuna notizia puo' essere data durante la vita del testatore relativamente alla esistenza o meno di iscrizioni.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire sessantamila.
Il conservatore del registro generale dei testamenti e i capi degli archivi notarili, nella rispettiva competenza, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione.
I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli archivi notarili.
Si applicano altresi' gli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Art. 16.
L'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, modificato dalle leggi 19 luglio 1957, n. 588, e 28 luglio 1961, n. 723, e' sostituito dal seguente:
"Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e automobilistico sono assegnati all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia cinquantatre impiegati, appartenenti ai ruoli e al personale degli archivi notarili, dei quali undici della carriera direttiva, dieci della carriera di concetto, diciotto della carriera esecutiva, dieci della carriera ausiliaria addetta agli uffici e quattro di quella addetta al servizio degli automezzi.
Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
All'Ufficio centrale, ordinato in tre divisioni, e' preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di conservatore del registro generale dei testamenti e di capo del personale degli archivi notarili".
Art. 17.
I posti di funzione di direttore di divisione e di conservatore capo di archivio notarile, previsti dal quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 3 ed a 11.
Art. 18.
La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, prevista in lire trecento milioni, fara' carico al bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili, che vi provvedera' con le maggiori entrate disposte negli articoli che precedono e, all'occorrenza, con prelevamenti dal fondo dei sopravanzi.
Art. 19.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente.
((Nel registro generale dei testamenti sono altresi' iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'articolo 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1 gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalita' ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non e' dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo)).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1981
PERTINI FORLANI - COLOMBO - DARIDA ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convention
CONVENTION RELATIVE A L'ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME D'INSCRIPTION DES TESTAMENTS
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEI TESTAMENTI
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una piu' stretta collaborazione tra i suoi membri;
Desiderando istituire un sistema che permetta ai testatori di far registrare il loro testamento al fine di ridurre, da una parte, i rischi che quest'ultimo sia ignorato o conosciuto tardivamente e dall'altra di facilitare dopo la morte del testatore il rinvenimento di tale testamento;
Convinti che un tale sistema faciliterebbe soprattutto il rinvenimento di testamenti redatti all'estero,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare, secondo le disposizioni della presente Convenzione, un sistema di registrazione dei testamenti, tale da facilitare il rinvenimento del testamento dopo la morte del testatore.
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEI TESTAMENTI
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una piu' stretta collaborazione tra i suoi membri;
Desiderando istituire un sistema che permetta ai testatori di far registrare il loro testamento al fine di ridurre, da una parte, i rischi che quest'ultimo sia ignorato o conosciuto tardivamente e dall'altra di facilitare dopo la morte del testatore il rinvenimento di tale testamento;
Convinti che un tale sistema faciliterebbe soprattutto il rinvenimento di testamenti redatti all'estero,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare, secondo le disposizioni della presente Convenzione, un sistema di registrazione dei testamenti, tale da facilitare il rinvenimento del testamento dopo la morte del testatore.
Convenzione-art. 2
Articolo 2
Per l'applicazione della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente istituira' o designera' uno o piu' organismi incaricati delle iscrizioni previste dalla Convenzione e con il compito di rispondere alle richieste di informazioni presentate in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 8.
Per l'applicazione della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente istituira' o designera' uno o piu' organismi incaricati delle iscrizioni previste dalla Convenzione e con il compito di rispondere alle richieste di informazioni presentate in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 8.
Convenzione-art. 3
Articolo 3
1. Al fine di facilitare i collegamenti internazionali, ciascuno Stato contraente dovra' designare un organismo nazionale che direttamente:
a) disporra' per le iscrizioni negli altri Stati contraenti, come previsto all'articolo 6;
b) ricevera' le richieste di informazioni provenienti dagli organismi nazionali degli altri Stati contraenti e ne dara' seguito alle condizioni previste all'articolo 8.
2. Ciascuno Stato contraente comunichera' al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo dell'organismo nazionale designato in virtu' del precedente paragrafo.
1. Al fine di facilitare i collegamenti internazionali, ciascuno Stato contraente dovra' designare un organismo nazionale che direttamente:
a) disporra' per le iscrizioni negli altri Stati contraenti, come previsto all'articolo 6;
b) ricevera' le richieste di informazioni provenienti dagli organismi nazionali degli altri Stati contraenti e ne dara' seguito alle condizioni previste all'articolo 8.
2. Ciascuno Stato contraente comunichera' al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo dell'organismo nazionale designato in virtu' del precedente paragrafo.
Convenzione-art. 4
Articolo 4
1. Dovranno formare oggetto di iscrizione in uno Stato contraente:
a) i testamenti redatti con atto autentico da un notaio, da una autorita' pubblica o da qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, nonche' gli altri testamenti che hanno formato oggetto di un atto ufficiale di deposito presso una di dette autorita' o persone qualificate a riceverli in deposito;
b) i testamenti olografi che, ove sia consentito dalla legislazione di detto Stato, siano stati depositati presso un notaio, una pubblica autorita' o presso qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, senza che sia stato redatto un atto ufficiale di deposito. Il testatore potra' opporsi all'iscrizione se la legislazione di tale Stato non lo vieta.
2. Dovranno altresi' essere iscritti se rivestono una forma che, secondo il paragrafo precedente, richieda l'iscrizione, il ritiro, la revoca e le altre modifiche dei testamenti iscritti in conformita' di questo articolo.
3. Ciascuno Stato contraente potra' non applicare le disposizioni di questo articolo per i testamenti depositati presso autorita' militari.
1. Dovranno formare oggetto di iscrizione in uno Stato contraente:
a) i testamenti redatti con atto autentico da un notaio, da una autorita' pubblica o da qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, nonche' gli altri testamenti che hanno formato oggetto di un atto ufficiale di deposito presso una di dette autorita' o persone qualificate a riceverli in deposito;
b) i testamenti olografi che, ove sia consentito dalla legislazione di detto Stato, siano stati depositati presso un notaio, una pubblica autorita' o presso qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, senza che sia stato redatto un atto ufficiale di deposito. Il testatore potra' opporsi all'iscrizione se la legislazione di tale Stato non lo vieta.
2. Dovranno altresi' essere iscritti se rivestono una forma che, secondo il paragrafo precedente, richieda l'iscrizione, il ritiro, la revoca e le altre modifiche dei testamenti iscritti in conformita' di questo articolo.
3. Ciascuno Stato contraente potra' non applicare le disposizioni di questo articolo per i testamenti depositati presso autorita' militari.
Convenzione-art. 5
Articolo 5
1. L'iscrizione dovra' essere effettuata su richiesta del notaio, dell'autorita' pubblica o della persona di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4.
2. Tuttavia, ciascuno Stato contraente potra' disporre che la domanda di iscrizione, nei casi particolari stabiliti dalla sua legislazione e nelle condizioni fissate da questa, possa essere fatta dal testatore.
1. L'iscrizione dovra' essere effettuata su richiesta del notaio, dell'autorita' pubblica o della persona di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4.
2. Tuttavia, ciascuno Stato contraente potra' disporre che la domanda di iscrizione, nei casi particolari stabiliti dalla sua legislazione e nelle condizioni fissate da questa, possa essere fatta dal testatore.
Convenzione-art. 6
Articolo 6
1. L'iscrizione non e' soggetta, per quanto concerne il testatore, ad alcuna condizione di nazionalita' o di residenza.
2. Su richiesta del testatore, il notaio, l'autorita' pubblica o la persona di cui all'articolo 4 richiederanno l'iscrizione non soltanto nello Stato in cui il testamento e' stato redatto o depositato, ma anche negli altri Stati contraenti, per mezzo degli organismi nazionali.
1. L'iscrizione non e' soggetta, per quanto concerne il testatore, ad alcuna condizione di nazionalita' o di residenza.
2. Su richiesta del testatore, il notaio, l'autorita' pubblica o la persona di cui all'articolo 4 richiederanno l'iscrizione non soltanto nello Stato in cui il testamento e' stato redatto o depositato, ma anche negli altri Stati contraenti, per mezzo degli organismi nazionali.
Convenzione-art. 7
Articolo 7
1. La domanda di iscrizione dovra' contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome del testatore o del disponente (ivi compreso, occorrendo, il nome da nubile);
b) data e luogo di nascita (o quello del Paese se il luogo non e' conosciuto);
c) indirizzo o domicilio dichiarato;
d) denominazione e data dell'atto per il quale e' richiesta l'iscrizione;
e) nome ed indirizzo del notaio, dell'autorita' pubblica o della persona che ha ricevuto l'atto o lo tiene in deposito.
2. Questi dati dovranno figurare nel registro nella forma stabilita da ciascuno Stato contraente.
3. La durata dell'iscrizione potra' essere fissata dalla legislazione di ciascuno Stato contraente.
1. La domanda di iscrizione dovra' contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome del testatore o del disponente (ivi compreso, occorrendo, il nome da nubile);
b) data e luogo di nascita (o quello del Paese se il luogo non e' conosciuto);
c) indirizzo o domicilio dichiarato;
d) denominazione e data dell'atto per il quale e' richiesta l'iscrizione;
e) nome ed indirizzo del notaio, dell'autorita' pubblica o della persona che ha ricevuto l'atto o lo tiene in deposito.
2. Questi dati dovranno figurare nel registro nella forma stabilita da ciascuno Stato contraente.
3. La durata dell'iscrizione potra' essere fissata dalla legislazione di ciascuno Stato contraente.
Convenzione-art. 8
Articolo 8
1. L'iscrizione deve rimanere segreta fino alla morte del testatore.
2. Dopo la morte del testatore, chiunque, su presentazione di un estratto dell'atto di morte o di qualsiasi altro analogo documento comprovante il decesso, potra' ottenere le informazioni di cui all'articolo 7.
3. Se il testamento e' stato redatto da due o piu' persone, le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo troveranno applicazione al momento della morte di uno dei testatori in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1.
1. L'iscrizione deve rimanere segreta fino alla morte del testatore.
2. Dopo la morte del testatore, chiunque, su presentazione di un estratto dell'atto di morte o di qualsiasi altro analogo documento comprovante il decesso, potra' ottenere le informazioni di cui all'articolo 7.
3. Se il testamento e' stato redatto da due o piu' persone, le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo troveranno applicazione al momento della morte di uno dei testatori in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1.
Convenzione-art. 9
Articolo 9
I servizi resi tra gli Stati contraenti in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono forniti gratuitamente.
I servizi resi tra gli Stati contraenti in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono forniti gratuitamente.
Convenzione-art. 10
Articolo 10
La presente Convenzione non pregiudica norme che, in ciascuno degli Stati contraenti, riguardano la validita' dei testamenti e gli altri atti previsti dalla presente Convenzione.
La presente Convenzione non pregiudica norme che, in ciascuno degli Stati contraenti, riguardano la validita' dei testamenti e gli altri atti previsti dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. 11
Articolo 11
Ciascuno Stato contraente potra' estendere, alle condizioni che stabilira', il sistema di iscrizione previsto dalla presente Convenzione, a qualsiasi testamento non previsto dall'articolo 4 o ad ogni altra disposizione che possa avere incidenza sulla devoluzione di una successione. In questo caso, saranno applicabili in particolare le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6.
Ciascuno Stato contraente potra' estendere, alle condizioni che stabilira', il sistema di iscrizione previsto dalla presente Convenzione, a qualsiasi testamento non previsto dall'articolo 4 o ad ogni altra disposizione che possa avere incidenza sulla devoluzione di una successione. In questo caso, saranno applicabili in particolare le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6.
Convenzione-art. 12
Articolo 12
l. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratifichera' o l'accettera' successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.
l. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratifichera' o l'accettera' successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.
Convenzione-art. 13
Articolo 13
l. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualunque Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito.
l. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualunque Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito.
Convenzione-art. 14
Articolo 14
1. Ciascuno Stato contraente. puo', all'atto della firma, o del de. posito del suo strumento di ratifica, eli accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verra' applicata la presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato contraente puo', all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualunque altro territorio designato nella di- chiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale e' abilitato a stipulare.
3. Qualunque dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra' essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 16 della presente Convenzione.
1. Ciascuno Stato contraente. puo', all'atto della firma, o del de. posito del suo strumento di ratifica, eli accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verra' applicata la presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato contraente puo', all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualunque altro territorio designato nella di- chiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale e' abilitato a stipulare.
3. Qualunque dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra' essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 16 della presente Convenzione.
Convenzione-art. 15
Articolo 15
Non e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.
Non e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 16
Articolo 16
1. La presente Convenzione restera' in vigore senza limite di tempo.
2. Ciascuno Stato contraente potra', per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data delia ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
1. La presente Convenzione restera' in vigore senza limite di tempo.
2. Ciascuno Stato contraente potra', per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data delia ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
Convenzione-art. 17
Articolo 17
Il Segretario generale del Consjglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e agli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) ogni deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' all'articolo 12;
d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle di~sposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 e d~i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14;
e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 e la data in cui la denuncia avra' effetto.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.
(Seguono le firme).
Il Segretario generale del Consjglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e agli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) ogni deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' all'articolo 12;
d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle di~sposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 e d~i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14;
e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 e la data in cui la denuncia avra' effetto.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.
(Seguono le firme).