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Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

Convenzione-art. 12

Articolo 12
l. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratifichera' o l'accettera' successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.