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Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

Art. 4.


All'onere di L. 4.823.507.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1980, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti destinati a "Censimenti ISTAT generali" per L. 1.300.000.000, "Riforma dell'editoria" per L. 2.000.000.000 e "Riforma dell'assistenza" per lire 1.523.507.000.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.