Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
Art. 2.
Per la ristrutturazione delle aziende dipendenti e' concesso un fondo di dotazione dell'ammontare di lire 2.500 milioni.
La somma di cui al precedente comma sara' rimborsata al Tesoro dello Stato dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi in due annualita', da iscriversi nei bilanci di previsione dell'Ente, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.