Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 2.323.507.000 a ripianamento del disavanzo di amministrazione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi al 31 dicembre 1978.
Art. 2.
Per la ristrutturazione delle aziende dipendenti e' concesso un fondo di dotazione dell'ammontare di lire 2.500 milioni.
La somma di cui al precedente comma sara' rimborsata al Tesoro dello Stato dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi in due annualita', da iscriversi nei bilanci di previsione dell'Ente, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente e' tenuto a presentare al Ministero dell'interno il piano di ristrutturazione di cui all'articolo 2, Tale piano e' predisposto da una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, presieduta dal commissario dell'Ente e composta da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, da un rappresentante dell'Unione italiana ciechi e da due rappresentanti del Ministero dell'interno.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo riferira' al Parlamento con una relazione sulle reali possibilita' dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi di corrispondere ai fini di istituto anche in armonia con i nuovi indirizzi legislativi a favore delle categorie protette.
Art. 4.
All'onere di L. 4.823.507.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1980, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti destinati a "Censimenti ISTAT generali" per L. 1.300.000.000, "Riforma dell'editoria" per L. 2.000.000.000 e "Riforma dell'assistenza" per lire 1.523.507.000.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 aprile 1981
PERTINI FORLANI - ROGNONI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI