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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81.

Art. 21.


Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 90.163.000.000, di cui lire 20 miliardi destinati alla regione Campania per interventi urgenti aventi per scopo la realizzazione di misure nel settore dell'igiene pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie dell'infanzia e lire 70.163.000.000 da ripartire secondo i criteri stabiliti nel predetto articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.