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Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977.