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Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977.

Accordo - art. VII

ARTICOLO VII.

1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni del presente articolo.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere concordate, se possibile, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa).
Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe della Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale (IATA).
3. Tutte le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per la approvazione alle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno 30 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le Autorita' Aeronautiche concordano in questo senso.
4. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda le tariffe, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo.
5. Qualora le Autorita' Aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 4, la controversia deve essere regolata in conformita' delle disposizioni degli articoli XI e XII del presente Accordo.
6. a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se l'Autorita' Aeronautica dell'una o dell'altra Parte Contraente non la ritenga di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni dell'articolo XII del presente accordo.
b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.