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Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977.

Accordo - art. II

ARTICOLO II

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nella tabella delle rotte da concordarsi tra le due Parti Contraenti attraverso scambio di note (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate").
2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti diritti:
a) di sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte Contraente;
b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e
c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei puniti specificati nella tabella delle rotte, allo scopo di sbarcare o imbarcare passeggeri, posta e merci provenienti da o destinati al territorio della prima Parte Contraente o di un terzo Paese.
3. Nessuna delle disposizioni del paragrafo 2 potra' essere intesa nel senso di conferire alla impresa di una Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, posta e merci destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte Contraente.