Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
Art. 20
ARTICOLO 20.
Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno dispensati da qualunque formalita' di legalizzazione.
Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno dispensati da qualunque formalita' di legalizzazione.