N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della predetta convenzione, lo Stato italiano non inviera' agli Stati contraenti la richiesta di procedimento, nelle sottonotate ipotesi:
a) se la persona offesa residente in Italia si sia costituita parte civile e tale costituzione non sia stata revocata;
b) se ricorra uno dei casi di connessione previsti dall'articolo 45 del vigente codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, sempreche' non si possa formulare richiesta di procedimento per tutti i reati e per tutti gli imputati;
c) se, trattandosi di reato punibile con la sola pena pecuniaria, risulti che l'imputato abbia in Italia beni che costituiscano sufficiente garanzia per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 189 del vigente codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
d) se l'autorita' giudiziaria competente abbia gia' adottato il provvedimento che definisca il primo grado di giudizio.

Art. 4.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della predetta convenzione, lo Stato italiano inviera' agli Stati contraenti la richiesta di esecuzione di una pena pecuniaria inflitta con decisione definitiva giudiziaria o amministrativa, se il condannato non abbia in Italia beni che costituiscano garanzie per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 189 del vigente codice penale.

Art. 5.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della predetta convenzione, lo Stato italiano dara' corso alle richieste di esecuzione di pene pecuniarie, inflitte in contumacia, a seguito di procedimento giudiziario o amministrativo se risulti:
1) che il condannato sia stato citato a comparire in giudizio e sia stato rappresentato o assistito da un difensore;
2) che la decisione sia divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato richiedente;
3) che la medesima non contenga disposizioni contrarie a disposizioni di legge o ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.
Lo Stato italiano non dara' in ogni caso corso alle richieste di esecuzione nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b), (c), del paragrafo 2 dell'articolo 9 della convenzione.

Art. 6.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della predetta convenzione, le pene pecuniarie saranno assimilate ai fini del primo comma dell'articolo 136 del vigente codice penale, alla multa e all'ammenda secondo che l'infrazione, per cui e' stata pronunciata condanna nello Stato richiedente, costituisca, nello Stato italiano, delitto o contravvenzione.

Art. 7.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia provvedera' alla traduzione in lingua italiana delle richieste e dei documenti allegati, provenienti dagli altri Stati contraenti, ed alla traduzione in lingua straniera delle richieste e dei documenti allegati diretti agli altri Stati contraenti.

Art. 8.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia controllera' se le richieste dirette agli altri Stati contraenti o da questi provenienti, siano state formulate a norma dell'articolo 14 della convenzione e se siano accompagnate dalla documentazione ivi prevista.

Art. 9.


Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 21 e 22 della predetta convenzione, il condannato al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese processuali, espresse in valuta di uno degli Stati contraenti, potra' pagare l'ammontare della pena pecuniaria o delle spese processuali in valuta italiana al corso del cambio del giorno in cui la richiesta di esecuzione o di recupero delle spese processuali e' pervenuta al Ministero di grazia e giustizia.

Convenzione

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE europea per la repressione delle infrazioni stradali

PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Convenzione,
Considerando l'aumento del traffico stradale tra gli Stati europei e il pericolo che deriva dalla violazione delle norme che garantiscono la sicurezza degli utenti stradali;
Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri;
Convinti della necessita' della loro collaborazione per rendere piu' efficace la repressione delle infrazioni stradali commesse sui loro territori,
Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

1. Qualora una persona residente abitualmente sul territorio di una Parte Contraente abbia commesso un'infrazione stradale sul territorio di un'altra Parte Contraente, lo Stato in cui e' stata commessa l'infrazione potra', o, se la sua legislazione interna glielo impone, dovra' richiedere allo Stato di residenza di iniziare un procedimento se non lo ha iniziato lui stesso o se, avendolo iniziato, ritiene impossibile portarlo fino alla decisione definitiva o all'esecuzione integrale della sanzione.
2. Qualora una sentenza o una decisione amministrativa diventi esecutiva nello Stato di infrazione, dopo che l'autore dell'infrazione sia stato in grado di presentare la sua difesa, tale Stato potra' domandare allo Stato di residenza di procedere all'esecuzione di tale sentenza o di tale decisione.
3. Lo Stato di residenza dara' seguito alla richiesta di procedimento o di esecuzione alle condizioni fissate qui di seguito.
Tuttavia, l'esecuzione di decisioni rese in contumacia sara' facoltativa.

Art. 2

ARTICOLO 2.

1. L'infrazione stradale che ha motivato la richiesta di procedimento o di esecuzione prevista dall'articolo 1 dovra' essere punita sia dalla legislazione dello Stato d'infrazione che da quella dello Stato di residenza.
2. Ai fini del procedimento o dell'esecuzione sara' applicabile la legislazione dello Stato di residenza, fermo restando che le uniche norme di circolazione prese in considerazione saranno quelle in vigore nel luogo dell'infrazione.

Art. 3

ARTICOLO 3.

Le autorita' dello Stato di residenza avranno la competenza di iniziare un procedimento, su richiesta dello Stato d'infrazione, per le infrazioni stradali commesse sul territorio di tale Stato.

Art. 4

ARTICOLO 4.

Le autorita' competenti dello Stato di residenza esamineranno la richiesta di procedimento che sara' stata loro inviata in applicazione degli articoli 1 e 2. Essi stabiliranno, in conformita' alla loro legislazione, il seguito da dare a tale richiesta.

Art. 5

ARTICOLO 5.

1. Qualora lo Stato d'infrazione abbia inviato la richiesta di procedimento prevista dall'articolo 1, non potra' piu' procedere contro l'autore dell'infrazione ne' eseguire una decisione emessa contro quest'ultimo.
2. Potra' riprendere il procedimento o l'esecuzione:
(a) qualora lo Stato di residenza abbia informato lo Stato d'infrazione che non dara' seguito alla richiesta;
(b) qualora, per motivi di cui e' venuto a conoscenza successivamente alla richiesta, abbia notificato allo Stato di residenza il ritiro della sua richiesta prima dell'inizio della trattazione della causa di prima istanza o prima della pronunzia di una decisione amministrativa nello Stato di residenza.

Art. 6

ARTICOLO 6.

1. Nella richiesta di procedimento verra' menzionata la data in cui tale procedura e' stata richiesta dall'autorita' competente.
Nello Stato d'infrazione, la prescrizione dell'azione verra' interrotta a tale data. Il termine di tale prescrizione ricomincera' a decorrere interamente a partire dalla notifica che non e' stato iniziato alcun procedimento o che e' stata ritirata la domanda prevista dal paragrafo 2, comma (a) e (b) dell'articolo 5 e al massimo sei mesi dopo la richiesta di procedimento.
2. Nello Stato di residenza, il termine della prescrizione dell'azione decorrera' a partire dalla ricezione della richiesta di procedimento.
Qualora in tale Stato sia necessaria una querela della vittima per poter iniziare un procedimento, il termine entro il quale tale querela deve essere presentata iniziera' a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di procedimento.

Art. 7

ARTICOLO 7.

Gli atti redatti dalle autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato d'infrazione avranno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico come se fossero stati redatti dalle autorita' di tale Stato e viceversa.

Art. 8

ARTICOLO 8.

Le autorita' dello Stato di residenza avranno competenza ad eseguire, su richiesta dello Stato d'infrazione, le decisioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo 1 della presente Convenzione.
L'esecuzione delle decisioni avra' luogo secondo la legislazione dello Stato di residenza, in seguito a verifica dell'autenticita' della richiesta e della sua conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. Lo Stato di residenza sara' competente in materia di sospensione condizionale della pena. Il diritto di grazia potra' essere esercitato sia dallo Stato di residenza che dallo Stato d'infrazione.

Art. 9

ARTICOLO 9.

1. L'esecuzione nello Stato di residenza non avra' luogo:
(a) se l'autore dell'infrazione e' stato oggetto di una decisione definitiva per gli stessi fatti;
(b) se la prescrizione della sanzione si e' verificata secondo la legislazione dello Stato d'infrazione o di quella dello Stato di residenza;
(c) se l'autore dell'infrazione beneficia di un'amnistia o di un provvedimento di grazia nello Stato di residenza o nello Stato d'infrazione.
2. Lo Stato di residenza potra' rifiutare l'esecuzione:
(a) se le autorita' competenti di tale Stato hanno deciso di non iniziare un procedimento o di porre fine ai procedimenti iniziati per gli stessi fatti;
(b) se i fatti che motivano la condanna sono oggetto di procedimenti in tale Stato;
(c) nella misura in cui detto Stato ritenga che tale esecuzione potrebbe arrecare pregiudizio ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico sarebbe incompatibile con i principi che regolano l'applicazione del suo diritto penale, soprattutto se, data la sua eta', l'autore dell'infrazione non avrebbe potuto essere condannato in detto Stato.

Art. 10

ARTICOLO 10.

Se la richiesta prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 1 avra' per oggetto l'esecuzione di una sanzione diversa dalla multa, lo Stato di residenza sostituira', se sara' il caso, alla sanzione inflitta dallo Stato d'infrazione la sanzione prevista dalla legislazione dello Stato di residenza per un'infrazione analoga.
Tale sanzione corrispondera' per quanto possibile, per quanto concerne la sua natura, a quella inflitta dalla sentenza che deve essere eseguita. Essa non potra' ne' superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di residenza, ne' essere piu' severa o avere una maggiore durata della sanzione emessa dallo Stato d'infrazione.
Nello stabilire la sanzione le autorita' competenti dello Stato di residenza potranno prendere in considerazione anche le modalita' d'esecuzione della sanzione applicata di solito in tale Stato.

Art. 11

ARTICOLO 11.

Qualora la richiesta di esecuzione abbia per oggetto il pagamento di una multa, lo Stato di residenza provvedera' all'incasso della somma alle condizioni previste dalla sua legislazione fino al raggiungimento del massimo fissato da tale legislazione per un'infrazione analoga, o, in mancanza di un massimo legale, fino al raggiungimento dello ammontare della multa abitualmente emessa nello Stato di residenza per tale infrazione.

Art. 12

ARTICOLO 12.

In caso di mancato pagamento della multa, lo Stato di residenza applichera', su richiesta dello Stato d'infrazione, le misure coercitive o sostitutive previste dalla sua legislazione.
Lo Stato di residenza potra' applicare una misura coercitiva o sostitutiva prevista da una decisione pronunciata nello Stato di infrazione e che comporta la carcerazione soltanto se lo Stato di infrazione lo richiede espressamente.

Art. 13

ARTICOLO 13.

Lo Stato d'infrazione non potra' piu' procedere ad alcuna misura di esecuzione richiesta, a meno che lo Stato di residenza non gli abbia notificato un rifiuto o una impossibilita' di esecuzione.

Art. 14

ARTICOLO 14.

1. Le richieste previste dall'articolo 1 della presente Convenzione verranno formulate per iscritto.
2. Alla richiesta di procedimento verranno allegati l'originale e una copia autenticata di tutti i processi verbali, diagrammi, fotografie ed ogni altro documento che si riferisca all'infrazione, nonche' una copia delle disposizioni di legge applicabili nella fattispecie nello Stato d'infrazione. Verranno allegate anche le copie del certificato penale, delle disposizioni di legge relative alla prescrizione, degli atti che l'hanno interrotta nonche' l'indicazione dei fatti interruttivi.
3. Alla richiesta di esecuzione verranno allegati l'originale o una copia autentica della decisione il cui carattere esecutorio sara' certificato nelle forme prescritte dalla legislazione dello Stato d'infrazione. Se la decisione di esecuzione ne sostituisce un'altra senza ripetere l'esposizione dei fatti, verra' allegata una copia autentica della decisione che contiene tale disposizione.

Art. 15

ARTICOLO 15.

1. La richiesta sara' inviata dal Ministero della Giustizia dello Stato d'infrazione al Ministero della Giustizia dello Stato di residenza. La risposta sara' trasmessa attraverso gli stessi canali.
2. Le comunicazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione verranno scambiate, sia attraverso i canali indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, sia direttamente tra le autorita' delle Parti Contraenti.
3. In caso di urgenza, le comunicazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere trasmesse tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).
4. Ciascuna Parte contraente, potra', con una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, informare che intende derogare alle norme relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 16

ARTICOLO 16.

Se lo Stato di residenza ritiene che le informazioni fornite dallo Stato d'infrazione siano insufficienti per consentirgli di applicare la presente Convenzione, richiedera' il necessario supplemento di informazioni e potra' fissare una scadenza per l'ottenimento di tali informazioni.

Art. 17

ARTICOLO 17.

Le Parti contraenti estenderanno la mutua assistenza giudiziaria che forniscono in materia penale ai provvedimenti necessari all'esecuzione della presente Convenzione, in particolare alla trasmissione degli atti stabiliti dall'autorita' amministrativa e alle notifiche d'ingiunzione di pagamento, provvedimento quest'ultimo che non e' considerato come un provvedimento d'esecuzione.

Art. 18

ARTICOLO 18.

Lo Stato di residenza informera' subito lo Stato d'infrazione del seguito dato alle richieste di procedimento o di esecuzione. Gli inviera', in entrambi i casi, un documento che certifica l'esecuzione della sanzione e inoltre, in caso di procedimento, una copia autentica della sentenza definitiva.

Art. 19

ARTICOLO 19.

1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non verra' richiesta la traduzione delle richieste di procedimento e di esecuzione dei documenti allegati, ne' la traduzione di qualunque altro documento relativo all'applicazione della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte contraente potra', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, con una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facolta' di esigere che le domande e i documenti allegati le vengano inviati accompagnati o da una traduzione nella propria lingua, o da una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in una delle lingue che essa indichera'. Le altre Parti contraenti potranno reclamare la reciprocita'.
3. Il presente articolo non arreca pregiudizio alle disposizioni relative alla traduzione delle domande e dei documenti allegati, contenuti negli accordi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore fra due o piu' Parti contraenti.

Art. 20

ARTICOLO 20.

Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno dispensati da qualunque formalita' di legalizzazione.

Art. 21

ARTICOLO 21.

Il ricavato delle multe riscosse in seguito alle richieste di procedimento o di esecuzione sara' acquisito dallo Stato di residenza che ne disporra' a suo piacimento.

Art. 22

ARTICOLO 22.

Lo Stato di residenza avra' la competenza a percepire, su richiesta dello Stato d'infrazione, le spese di procedimento e di giudizio sostenute in tale Stato.
Se esso procede a tale riscossione, sara' tenuto a rimborsare allo Stato d'infrazione soltanto gli onorari degli esperti che ha riscosso.

Art. 23

ARTICOLO 23.

Le spese di procedimento o di esecuzione sostenute nello Stato di residenza non verranno rimborsate.

Art. 24

ARTICOLO 24.

Ai sensi della presente Convenzione:
(a) per "infrazione stradale" s'intende qualunque infrazione elencata nella lista "Fondo comune d'infrazioni stradali" allegata alla presente Convenzione;
(b) per "Stato d'infrazione" s'intende lo Stato parte della presente Convenzione sul territorio del quale e' stata commessa una infrazione stradale;
(c) per "Stato di residenza" s'intende lo Stato parte della presente Convenzione nel quale risiede abitualmente l'autore dell'infrazione stradale;
(d) per "norme di circolazione" s'intende qualunque disciplina che regoli una delle voci dal n. 4 al n. 7 dell'Allegato I alla presente Convenzione denominata "Fondo comune di infrazioni stradali";
(e) per "giudizio" s'intende ogni decisione emanata dalle autorita' giudiziarie, ivi comprese le ordinanze penali e le multe di conciliazione;
(f) per "decisione amministrativa" s'intende ogni decisione pronunciata in alcuni Stati dalle autorita' amministrative abilitate ad applicare le sanzioni previste dalla legge per la repressione di alcune categorie di infrazioni stradali.

Art. 25

ARTICOLO 25.

1. L'allegato I alla presente Convenzione denominato "Fondo comune di infrazioni stradali" e' parte integrante della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte contraente potra', in qualunque momento, con una notifica inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, indicare le infrazioni in materia di circolazione stradale non previste nell'Allegato I, e che essa desidera sottoporre all'applicazione della presente Convenzione, o quelle previste nell'Allegato I che essa desidera escludere da tale applicazione nei suoi rapporti con le altre Parti contraenti.
3. Qualora una Parte Contraente aggiunga nuove infrazioni alla lista contenuta nell'Allegato I alla presente Convenzione, le altre Parti contraenti notificheranno, se del caso, la loro accettazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale aggiunta sara' loro opponibile tre mesi dopo detta notifica.
2. Qualora una Parte contraente ritiri delle infrazioni che figurano nella lista contenuta nell'Allegato I alla presente Convenzione, la notifica prevista al paragrafo 2 del presente articolo avra' effetto, se viene presentata al momento della firma della Convenzione o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione; se viene presentata successivamente, tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa. Qualsiasi Parte contraente potra' reclamare la reciprocita'.
5. Una Parte contraente potra' dichiarare che la sua legislazione interna l'obbliga a sottoporre all'approvazione dei suoi organi legislativi la notifica prevista nei paragrafi 2 e 3. In questo caso, l'aggiunta alla lista prevista dall'Allegato I avra' effetto, per quanto riguarda tale Parte, soltanto quando essa avra' informato il Segretario generale del Consiglio d'Europa di aver ottenuto tale approvazione.

Art. 26

ARTICOLO 26.

La presente Convenzione non limita la competenza dello Stato di residenza in materia di procedimento o di esecuzione che la sua legislazione interna gli conferisce.

Art. 27

ARTICOLO 27.

1. Se due o piu' Parti contraenti stabiliscono le loro relazioni sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare di reciprocita', esse avranno la facolta' di regolare i loro rapporti reciproci in materia basandosi esclusivamente su tali sistemi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti che verrebbero cosi' ad escludere dalle loro relazioni reciproche l'applicazione della presente Convenzione, in conformita' alle disposizioni del presente articolo, invieranno a tal fine una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 28

ARTICOLO 28.

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa curera'; per quanto sara' necessario la composizione amichevole di qualunque difficolta' che potrebbe derivare dall'applicazione della Convenzione.

Art. 29

ARTICOLO 29.

1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratifichera' o l'accettera' successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.

Art. 30

ARTICOLO 30.

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Art. 31

ARTICOLO 31.

1. Ciascuna Parte contraente puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali viene applicata la presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte contraente puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio indicato nella sua dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per il quale essa e' autorizzata ad assumere impegni.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra' essere ritirata, per quanto concerne il territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 33 della presente Convenzione.

Art. 32

ARTICOLO 32.

1. Ciascuna Parte contraente puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare di volersi avvalere di una o piu' riserve che figurano all'Allegato II della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte contraente puo' ritirare, in tutto o in parte, una riserva da essa formulata in virtu' del precedente paragrafo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto dalla data della sua ricezione.
3. La Parte contraente che ha formulato una riserva relativa ad una disposizione della presente Convenzione non puo' pretendere l'applicazione di detta disposizione da parte di un'altra Parte contraente;
tuttavia essa puo', se la riserva e' parziale o condizionale, pretendere la applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.
4. Ciascuna Parte contraente potra', al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa far sapere che essa considera la ratifica, l'accettazione o l'adesione come comportante l'obbligo, in conformita' con il diritto internazionale, di adottare nella legislazione interna i provvedimenti necessari all'applicazione della presente Convenzione.

Art. 33

ARTICOLO 33.

1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di tempo.
2. Ciascuna Parte contraente potra', per quanto la concerne, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 34

ARTICOLO 34.

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che avranno aderito alla presenta Convenzione:
(a) ogni firma;
(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
(c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con l'articolo 29;
(d) ogni dichiarazione e notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 15, del paragrafo 2 dell'articolo 19, dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2-5, del paragrafo 2 dell'articolo 27 e del paragrafo 4 dell'articolo 32;
(e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 31;
(f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 32;
(g) il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 32;
(h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dello articolo 33 e la data in cui la denuncia avra' effetto.

Art. 35

ARTICOLO 35.

La presente Convenzione e le dichiarazioni e notifiche da essa autorizzate verranno applicate soltanto alle infrazioni stradali commesse dopo la sua entrata in vigore tra le Parti contraenti interessate.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 30 novembre 1964, in francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verra' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1977
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION europeenne pour la repression des infrations routieres
Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-Allegato I

ALLEGATO I

FONDO COMUNE D'INFRAZIONI STRADALI

1. Omicidio involontario o ferite involontarie causate nel settore della circolazione stradale.
2. "Reato di fuga", cioe' violazione degli obblighi che incombono ai conducenti dei veicoli in seguito a un incidente stradale.
3. Guida di un veicolo da parte di una persona:
(a) in stato di ubriachezza o sotto l'influenza dell'alcool;
(b) sotto l'influenza di stupefacenti o di prodotti eventi analoghi effetti;
(c) inabile in seguito a un'eccessiva fatica.
4. Guida di un veicolo a motore non coperto da un'assicurazione che garantisca la responsabilita' civile per i danni causati a terzi in seguito all'uso di tale veicolo.
5. Rifiuto di ottemperare alle ingiunzioni di un agente autorizzato in merito alla circolazione stradale.
6. Inosservanza delle norme e riguardanti:
(a) la velocita' dei veicoli;
(b) la posizione dei veicoli in movimento e il loro senso di marcia, il passaggio agli incroci, il sorpasso, il cambiamento di direzione e l'attraversamento dei passaggi a livello;
(c) le precedenze;
(d) la priorita' di circolazione di alcuni veicoli, quali ad esempio i veicoli dei vigili del fuoco, le ambulanze, i veicoli della polizia;
(e) inosservanza dei segnali stradali e della segnaletica orizzontale, in particolare il segnale "Stop";
(f) la sosta e la fermata dei veicoli;
(g) l'accesso di veicoli o di categorie di veicoli ad alcune strade, in particolare in ragione del loro peso e delle loro dimensioni;
(h) l'attrezzatura di sicurezza dei veicoli e del loro carico;
(i) la segnaletica dei veicoli e del loro carico;
(j) l'illuminazione dei veicoli e l'uso delle luci;
(k) il carico e la capienza dei veicoli;
(l) l'immatricolazione dei veicoli, la targa e la sigla distintiva della nazionalita'.
7. Mancanza di autorizzazione legale alla guida.

Convenzione-Allegato II

ALLEGATO II

1. Ciascuna delle Parti contraenti puo' dichiarare di riservarsi di far sapere:
(a) che essa non accetta il Titolo III o che essa l'accetta soltanto per quanto concerne alcune categorie di sanzioni o di provvedimenti di esecuzione;
(b) che essa non accetta l'articolo 8 o che essa ne accetta soltanto alcune disposizioni.
2. Ciascuna delle Parti contraenti puo' dichiarare che, per motivi d'ordine costituzionale, essa puo' accettare delle richieste di procedimento soltanto nei casi che siano precisati nella sua legislazione interna.