N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

Art. 12

ARTICOLO 12.

In caso di mancato pagamento della multa, lo Stato di residenza applichera', su richiesta dello Stato d'infrazione, le misure coercitive o sostitutive previste dalla sua legislazione.
Lo Stato di residenza potra' applicare una misura coercitiva o sostitutiva prevista da una decisione pronunciata nello Stato di infrazione e che comporta la carcerazione soltanto se lo Stato di infrazione lo richiede espressamente.