Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
Art. 12
ARTICOLO 12.
In caso di mancato pagamento della multa, lo Stato di residenza applichera', su richiesta dello Stato d'infrazione, le misure coercitive o sostitutive previste dalla sua legislazione.
Lo Stato di residenza potra' applicare una misura coercitiva o sostitutiva prevista da una decisione pronunciata nello Stato di infrazione e che comporta la carcerazione soltanto se lo Stato di infrazione lo richiede espressamente.
In caso di mancato pagamento della multa, lo Stato di residenza applichera', su richiesta dello Stato d'infrazione, le misure coercitive o sostitutive previste dalla sua legislazione.
Lo Stato di residenza potra' applicare una misura coercitiva o sostitutiva prevista da una decisione pronunciata nello Stato di infrazione e che comporta la carcerazione soltanto se lo Stato di infrazione lo richiede espressamente.