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Riforma del diritto di famiglia.

Art. 31.


L'articolo 149 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 149 - Scioglimento del matrimonio. - Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge".