Riforma del diritto di famiglia.
Art. 152.
L'articolo 330 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 330 - Decadenza dalla potesta' sui figli. - Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla potesta' quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare".