Riforma del diritto di famiglia.
Art. 201.
L'articolo 737 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 737 - Soggetti tenuti alla collazione. - I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile".