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Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano.

Art. 1.


Il contributo annuo a favore dell'Istituto italo-africano, previsto dalla legge 15 marzo 1956, n. 154, nella misura di L. 50.000.000, e' elevato a L. 70.000.000 con decorrenza dall'anno finanziario 1975 e fino al 31 dicembre 1979.