N NORME. red.it

Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il contributo annuo a favore dell'Istituto italo-africano, previsto dalla legge 15 marzo 1956, n. 154, nella misura di L. 50.000.000, e' elevato a L. 70.000.000 con decorrenza dall'anno finanziario 1975 e fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.


E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 60.000.000 a favore dell'Istituto italo-africano.

Art. 3.


L'Istituto italo-africano presentera' al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvedera' a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 4.


All'onere di L. 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere di L. 60.000.000, di cui all'articolo 2, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1975
LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE