Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.
Art. 21
Articolo 21
Protezione della nave e dell'equipaggio
1. Il funzionario consolare assicura l'assistenza giudiziaria del comandante e dei membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio.
2. Se le autorita' competenti dello Stato di residenza intendano svolgere a bordo della nave dello Stato di invio un'inchiesta o procedere ad interrogatorio o all'arresto od altre misure limitative della liberta' personale del capitano o di altri membri dell'equipaggio, o intendano eseguire misure rivolte a soddisfare pretese o diritti, o ad applicare qualsiasi misura coercitiva, nei confronti della nave dello Stato di invio, o del carico che sia di proprieta' di questo Stato o di un cittadino e che si trovi a bordo della nave stessa, l'ufficio consolare deve essere preventivamente avvertito in modo che il funzionario consolare possa assistere a questi atti. Nei casi urgenti, l'ufficio consolare deve essere avvertito nel corso stesso di questi atti e quanto prima possibile; le autorita' dello Stato di residenza informeranno immediatamente il funzionario consolare degli atti compiuti in sua assenza e delle misure adottate.
3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare dello Stato di invio dell'arresto o di altre misure limitative della liberta' personale a terra del capitano o di altri membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte dalle autorita' dello Stato di residenza nel campo dei controlli doganali, valutari, dei passaporti e sanitari.
Protezione della nave e dell'equipaggio
1. Il funzionario consolare assicura l'assistenza giudiziaria del comandante e dei membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio.
2. Se le autorita' competenti dello Stato di residenza intendano svolgere a bordo della nave dello Stato di invio un'inchiesta o procedere ad interrogatorio o all'arresto od altre misure limitative della liberta' personale del capitano o di altri membri dell'equipaggio, o intendano eseguire misure rivolte a soddisfare pretese o diritti, o ad applicare qualsiasi misura coercitiva, nei confronti della nave dello Stato di invio, o del carico che sia di proprieta' di questo Stato o di un cittadino e che si trovi a bordo della nave stessa, l'ufficio consolare deve essere preventivamente avvertito in modo che il funzionario consolare possa assistere a questi atti. Nei casi urgenti, l'ufficio consolare deve essere avvertito nel corso stesso di questi atti e quanto prima possibile; le autorita' dello Stato di residenza informeranno immediatamente il funzionario consolare degli atti compiuti in sua assenza e delle misure adottate.
3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare dello Stato di invio dell'arresto o di altre misure limitative della liberta' personale a terra del capitano o di altri membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte dalle autorita' dello Stato di residenza nel campo dei controlli doganali, valutari, dei passaporti e sanitari.