N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.

Art. 13

Articolo 13
Rilascio di passaporti e di visti

Il funzionario consolare rilascia, rinnova, prolunga, modifica i passaporti o ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio, cosi' come rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.