Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.
Art. 13
Articolo 13
Rilascio di passaporti e di visti
Il funzionario consolare rilascia, rinnova, prolunga, modifica i passaporti o ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio, cosi' come rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.
Rilascio di passaporti e di visti
Il funzionario consolare rilascia, rinnova, prolunga, modifica i passaporti o ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio, cosi' come rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.