Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 50 della convenzione stessa.
Convenzione
Art. 1
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL PRESIDIUM DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA
animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e la Repubblica popolare di Bulgaria e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, hanno deciso di stipulare la presente convenzione e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana
l'on. prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli affari esteri
Il Presidium dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare di Bulgaria
il signor Ivan BACHEV, Ministro per gli affari esteri
i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come qui sotto precisato:
a) l'espressione "ufficio consolare" designa un consolato generale, un consolato, un vice consolato;
b) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
c) l'espressione "capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita';
d) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata in tale qualita' di esercitare funzioni consolari;
e) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare;
f) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico dell'ufficio consolare;
g) l'espressione "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
h) l'espressione "membri del personale consolare" designa i funzionari consolari, diversi dal capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
i) l'espressione "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edificio ed il terreno ad essi attinente che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare;
j) l'espressione "archivi consolari" designa tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici e i registri dell'ufficio consolare, nonche' il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;
k) l'espressione "nave" designa ogni costruzione galleggiante, registrata in uno dei porti dello Stato di invio ed autorizzata ad issare la bandiera di tale Stato; questa espressione non comprende, tuttavia, le navi da guerra.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL PRESIDIUM DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA
animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e la Repubblica popolare di Bulgaria e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, hanno deciso di stipulare la presente convenzione e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana
l'on. prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli affari esteri
Il Presidium dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare di Bulgaria
il signor Ivan BACHEV, Ministro per gli affari esteri
i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come qui sotto precisato:
a) l'espressione "ufficio consolare" designa un consolato generale, un consolato, un vice consolato;
b) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
c) l'espressione "capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita';
d) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata in tale qualita' di esercitare funzioni consolari;
e) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare;
f) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico dell'ufficio consolare;
g) l'espressione "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
h) l'espressione "membri del personale consolare" designa i funzionari consolari, diversi dal capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
i) l'espressione "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edificio ed il terreno ad essi attinente che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare;
j) l'espressione "archivi consolari" designa tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici e i registri dell'ufficio consolare, nonche' il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;
k) l'espressione "nave" designa ogni costruzione galleggiante, registrata in uno dei porti dello Stato di invio ed autorizzata ad issare la bandiera di tale Stato; questa espressione non comprende, tuttavia, le navi da guerra.
Art. 2
Articolo 2
Istituzione di uffici consolari
1. Ciascuna delle Parti contraenti puo' istituire uffici consolari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.
2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione vengono fissate di comune accordo dalle Parti contraenti.
3. Il preventivo espresso consenso dello Stato di residenza e' richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un ufficio consolare esistente, fuori della sede di quest'ultimo.
4. Il numero dei funzionari e degli impiegati consolari viene concordato dalle due Parti contraenti, tenendo conto delle necessita' e del volume del lavoro di ciascun ufficio consolare definiti dallo Stato di invio.
5. Il funzionario consolare esercita le sue funzioni nella circoscrizione consolare. Egli puo' esercitare le funzioni al di fuori della circoscrizione consolare con il consenso dello Stato di residenza.
Istituzione di uffici consolari
1. Ciascuna delle Parti contraenti puo' istituire uffici consolari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.
2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione vengono fissate di comune accordo dalle Parti contraenti.
3. Il preventivo espresso consenso dello Stato di residenza e' richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un ufficio consolare esistente, fuori della sede di quest'ultimo.
4. Il numero dei funzionari e degli impiegati consolari viene concordato dalle due Parti contraenti, tenendo conto delle necessita' e del volume del lavoro di ciascun ufficio consolare definiti dallo Stato di invio.
5. Il funzionario consolare esercita le sue funzioni nella circoscrizione consolare. Egli puo' esercitare le funzioni al di fuori della circoscrizione consolare con il consenso dello Stato di residenza.
Art. 3
Articolo 3
Lettera patente ed exequatur
1. Il capo dell'ufficio consolare e' munito dallo Stato di invio della patente consolare, trasmessa per via diplomatica allo Stato di residenza, che deve attestare i nomi, il cognome e il suo rango, nonche' la classe, la circoscrizione e la sede dell'ufficio consolare.
2. Il capo dell'ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni attraverso una autorizzazione dello Stato di residenza accordatagli sotto forma di exequatur.
3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo dell'ufficio consolare puo' essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni da parte dello Stato di residenza. In questo caso, le disposizioni della presente convenzione sono a lui applicabili.
Lettera patente ed exequatur
1. Il capo dell'ufficio consolare e' munito dallo Stato di invio della patente consolare, trasmessa per via diplomatica allo Stato di residenza, che deve attestare i nomi, il cognome e il suo rango, nonche' la classe, la circoscrizione e la sede dell'ufficio consolare.
2. Il capo dell'ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni attraverso una autorizzazione dello Stato di residenza accordatagli sotto forma di exequatur.
3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo dell'ufficio consolare puo' essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni da parte dello Stato di residenza. In questo caso, le disposizioni della presente convenzione sono a lui applicabili.
Art. 4
Articolo 4
Notifica preventiva del funzionario consolare
Per ogni funzionario diverso dal capo dell'ufficio consolare, lo Stato di invio comunica preventivamente, per via diplomatica, al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza i nomi, il cognome, il rango e le funzioni.
Notifica preventiva del funzionario consolare
Per ogni funzionario diverso dal capo dell'ufficio consolare, lo Stato di invio comunica preventivamente, per via diplomatica, al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza i nomi, il cognome, il rango e le funzioni.
Art. 5
Articolo 5
Reggenza dell'ufficio consolare
1. Se il capo dell'ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, un reggente puo' agire a titolo provvisorio come capo dell'ufficio consolare.
2. I nomi ed il cognome del reggente sono preventivamente notificati dalla missione diplomatica dello Stato di invio.
3. Durante la reggenza, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al reggente, allo stesso titolo che al capo dell'ufficio consolare. Tuttavia, lo Stato di residenza non e' tenuto ad accordare al reggente le facilitazioni, i privilegi e le immunita' il cui godimento da parte del capo dell'ufficio consolare e' subordinato a condizioni che non si verificano per il reggente.
Reggenza dell'ufficio consolare
1. Se il capo dell'ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, un reggente puo' agire a titolo provvisorio come capo dell'ufficio consolare.
2. I nomi ed il cognome del reggente sono preventivamente notificati dalla missione diplomatica dello Stato di invio.
3. Durante la reggenza, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al reggente, allo stesso titolo che al capo dell'ufficio consolare. Tuttavia, lo Stato di residenza non e' tenuto ad accordare al reggente le facilitazioni, i privilegi e le immunita' il cui godimento da parte del capo dell'ufficio consolare e' subordinato a condizioni che non si verificano per il reggente.
Art. 6
Articolo 6
Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare
Al momento in cui il capo dell'ufficio consolare e' ammesso, sia pure a titolo provvisorio, ad esercitare le sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare e cura l'adozione delle misure necessarie per porre in grado il capo dell'ufficio consolare di adempiere agli obblighi del suo incarico e di beneficiare delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente convenzione.
Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare
Al momento in cui il capo dell'ufficio consolare e' ammesso, sia pure a titolo provvisorio, ad esercitare le sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare e cura l'adozione delle misure necessarie per porre in grado il capo dell'ufficio consolare di adempiere agli obblighi del suo incarico e di beneficiare delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente convenzione.
Art. 7
Articolo 7
Cittadinanza del funzionario consolare
Funzionario consolare puo' essere soltanto un cittadino dello Stato di invio.
Cittadinanza del funzionario consolare
Funzionario consolare puo' essere soltanto un cittadino dello Stato di invio.
Art. 8
Articolo 8
Persona dichiarata non grata
1. Lo Stato di residenza puo' in qualsiasi momento informare lo Stato di invio, senza obbligo di fornire motivi della sua decisione, che un funzionario consolare e' persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare e' persona non accettabile. In tal caso lo Stato di invio e' obbligato a richiamare la persona in causa.
2. Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un termine ragionevole l'obbligo stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza puo', a seconda dei casi, ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.
Persona dichiarata non grata
1. Lo Stato di residenza puo' in qualsiasi momento informare lo Stato di invio, senza obbligo di fornire motivi della sua decisione, che un funzionario consolare e' persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare e' persona non accettabile. In tal caso lo Stato di invio e' obbligato a richiamare la persona in causa.
2. Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un termine ragionevole l'obbligo stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza puo', a seconda dei casi, ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.
Art. 9
Articolo 9
Fine delle mansioni di membro dell'ufficio consolare
Le mansioni di membro di un ufficio consolare hanno termine segnatamente con:
a) la notifica da parte dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le mansioni della persona in causa sono terminate;
b) il ritiro dell'exequatur;
c) la notifica allo Stato di invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in causa come membro del personale consolare.
Fine delle mansioni di membro dell'ufficio consolare
Le mansioni di membro di un ufficio consolare hanno termine segnatamente con:
a) la notifica da parte dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le mansioni della persona in causa sono terminate;
b) il ritiro dell'exequatur;
c) la notifica allo Stato di invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in causa come membro del personale consolare.
Art. 10
Articolo 10
Mantenimento di rapporti tra le Parti contraenti
Con la sua attivita', il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche culturali, scientifiche e turistiche tra le Parti contraenti contribuendo in tal modo alle relazioni amichevoli fra di esse.
Mantenimento di rapporti tra le Parti contraenti
Con la sua attivita', il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche culturali, scientifiche e turistiche tra le Parti contraenti contribuendo in tal modo alle relazioni amichevoli fra di esse.
Art. 11
Articolo 11
Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini
Nella circoscrizione consolare il funzionario consolare protegge e difende tutti i diritti e gli interessi dello Stato di invio e delle persone fisiche e giuridiche che abbiano la sua nazionalita', nei limiti previsti dalla presente convenzione e in altra maniera.
Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini
Nella circoscrizione consolare il funzionario consolare protegge e difende tutti i diritti e gli interessi dello Stato di invio e delle persone fisiche e giuridiche che abbiano la sua nazionalita', nei limiti previsti dalla presente convenzione e in altra maniera.
Art. 12
Articolo 12
Rappresentanza dei cittadini dello Stato di invio
Nei casi in cui il cittadino dello Stato di invio non sia presente oppure non sia rappresentato nello Stato di residenza, il funzionario consolare, nell'ambito della sua circoscrizione, puo', in conformita' all'ordinamento giuridico dello Stato di residenza, prendere personalmente o tramite mandatario tutte le misure necessarie per la rappresentanza del cittadino innanzi agli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza a fine di salvaguardarne i diritti e gli interessi. Il funzionario consolare puo' anche proporre agli organi competenti il rinvio della soluzione della questione fino a quando il cittadino verra' informato ed avra' la possibilita' di assistere personalmente oppure sara' altrimenti rappresentato.
Rappresentanza dei cittadini dello Stato di invio
Nei casi in cui il cittadino dello Stato di invio non sia presente oppure non sia rappresentato nello Stato di residenza, il funzionario consolare, nell'ambito della sua circoscrizione, puo', in conformita' all'ordinamento giuridico dello Stato di residenza, prendere personalmente o tramite mandatario tutte le misure necessarie per la rappresentanza del cittadino innanzi agli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza a fine di salvaguardarne i diritti e gli interessi. Il funzionario consolare puo' anche proporre agli organi competenti il rinvio della soluzione della questione fino a quando il cittadino verra' informato ed avra' la possibilita' di assistere personalmente oppure sara' altrimenti rappresentato.
Art. 13
Articolo 13
Rilascio di passaporti e di visti
Il funzionario consolare rilascia, rinnova, prolunga, modifica i passaporti o ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio, cosi' come rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.
Rilascio di passaporti e di visti
Il funzionario consolare rilascia, rinnova, prolunga, modifica i passaporti o ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio, cosi' come rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.
Art. 14
Articolo 14
Funzioni in materia di stato civile
1. Il funzionario consolare puo' redigere, registrare e trascrivere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato di invio.
2. Il funzionario consolare puo' celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato di invio. Egli ne informera' immediatamente le autorita' competenti dello Stato di residenza.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto concerne le dichiarazioni di nascita, di matrimonio e di morte.
Funzioni in materia di stato civile
1. Il funzionario consolare puo' redigere, registrare e trascrivere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato di invio.
2. Il funzionario consolare puo' celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato di invio. Egli ne informera' immediatamente le autorita' competenti dello Stato di residenza.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto concerne le dichiarazioni di nascita, di matrimonio e di morte.
Art. 15
Articolo 15
Registrazione dei cittadini dello Stato di invio
Il funzionario consolare puo' registrare i cittadini dello Stato di invio che si trovano nella sua circoscrizione consolare. Cio' non esenta questi cittadini dall'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato concernenti la registrazione degli stranieri.
Registrazione dei cittadini dello Stato di invio
Il funzionario consolare puo' registrare i cittadini dello Stato di invio che si trovano nella sua circoscrizione consolare. Cio' non esenta questi cittadini dall'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato concernenti la registrazione degli stranieri.
Art. 16
Articolo 16
Funzioni notarili e amministrative
1. Nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare puo' compiere i seguenti atti:
a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio, a condizione che esse non siano contrarie alla legislazione dello Stato di residenza;
b) redigere, certificare e ricevere in deposito testamenti di cittadini dello Stato di invio;
c) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio, ed anche le loro dichiarazioni unilaterali, purche' tali contratti o dichiarazioni non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; tuttavia il funzionario consolare non puo' redigere o certificare contratti o dichiarazioni relativi all'acquisto ed al trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza;
d) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio e cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo quando l'effetto giuridico di tali contratti si produca esclusivamente nel territorio dello Stato di invio o questi contratti debbano essere eseguiti nel detto territorio, a condizione che non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza;
e) tradurre e legalizzare ogni specie di documento emanato da autorita' o funzionari dello Stato di invio e dello Stato di residenza; tali traduzioni hanno la stessa validita' che se fossero state eseguite dai traduttori ufficiali di uno dei due Stati;
f) autenticare su documenti di qualsiasi genere la firma dei cittadini dello Stato di invio, a condizione che il contenuto dei documenti, non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza;
g) ricevere in deposito denaro, titoli e documenti appartenenti a cittadini dello Stato di invio oppure ad essi destinati, se cio' non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza;
h) compiere ogni altro atto al quale sia stato autorizzato dallo Stato di invio a condizione che esso non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza.
2. Il denaro, i titoli e gli altri beni presi in consegna dal funzionario consolare non possono essere esportati dallo Stato di residenza che in conformita' ai regolamenti di questo Stato.
Funzioni notarili e amministrative
1. Nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare puo' compiere i seguenti atti:
a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio, a condizione che esse non siano contrarie alla legislazione dello Stato di residenza;
b) redigere, certificare e ricevere in deposito testamenti di cittadini dello Stato di invio;
c) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio, ed anche le loro dichiarazioni unilaterali, purche' tali contratti o dichiarazioni non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; tuttavia il funzionario consolare non puo' redigere o certificare contratti o dichiarazioni relativi all'acquisto ed al trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza;
d) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio e cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo quando l'effetto giuridico di tali contratti si produca esclusivamente nel territorio dello Stato di invio o questi contratti debbano essere eseguiti nel detto territorio, a condizione che non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza;
e) tradurre e legalizzare ogni specie di documento emanato da autorita' o funzionari dello Stato di invio e dello Stato di residenza; tali traduzioni hanno la stessa validita' che se fossero state eseguite dai traduttori ufficiali di uno dei due Stati;
f) autenticare su documenti di qualsiasi genere la firma dei cittadini dello Stato di invio, a condizione che il contenuto dei documenti, non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza;
g) ricevere in deposito denaro, titoli e documenti appartenenti a cittadini dello Stato di invio oppure ad essi destinati, se cio' non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza;
h) compiere ogni altro atto al quale sia stato autorizzato dallo Stato di invio a condizione che esso non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza.
2. Il denaro, i titoli e gli altri beni presi in consegna dal funzionario consolare non possono essere esportati dallo Stato di residenza che in conformita' ai regolamenti di questo Stato.
Art. 17
Articolo 17
Funzioni in materia di successione
1. Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio muoia nel territorio dello Stato di residenza, le autorita' competenti di questo Stato ne avvertono senza ritardo l'ufficio consolare e gli comunicano tutte le notizie di cui dispongono circa gli eredi, i legatari, la loro residenza e domicilio, i beni ereditari e l'esistenza di un testamento. Le stesse autorita' informano l'ufficio consolare dello Stato di invio anche nel caso in cui abbiano appreso che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo.
2. Le autorita' competenti dello Stato di residenza avvertono senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio quando l'erede, o il legatario, chiamati ad una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza, siano cittadini dello Stato di invio. L'ufficio consolare, da parte sua, informa le autorita' locali di tutti i dati in suo possesso concernenti l'eredita'.
3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informano senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio delle misure adottate per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari rimasti nel territorio dello Stato di residenza a seguito del decesso di un cittadino dello Stato di invio. Il funzionario consolare puo', direttamente o attraverso un suo rappresentante, prestare il suo concorso nella messa in esecuzione delle suddette misure.
4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato della vendita dei beni mobili o immobili spettano a un erede o legatario che ha il suo domicilio nel territorio dello Stato di invio, che non ha partecipato alle procedure della successione e non ha designato il suo rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno consegnati all'ufficio consolare dello Stato di invio per essere messi a disposizione dell'erede o legatario, a condizione:
a) che gli organi competenti abbiano autorizzato la consegna dei beni ereditari o del ricavato della loro vendita;
b) che i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti;
c) che i tributi relativi alla successione siano stati pagati o garantiti.
5. Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato di residenza e muoia nel detto territorio, il danaro e gli effetti che il defunto aveva con se' saranno consegnati senza alcuna formalita' all'ufficio consolare dello Stato di invio ad eccezione di quegli effetti che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso. I regolamenti concernenti l'esportazione degli effetti e la rimessa delle somme di danaro devono essere osservati anche in questo caso.
6. Le disposizioni dell'articolo 12 della presente convenzione sono applicabili in materia di successione.
Funzioni in materia di successione
1. Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio muoia nel territorio dello Stato di residenza, le autorita' competenti di questo Stato ne avvertono senza ritardo l'ufficio consolare e gli comunicano tutte le notizie di cui dispongono circa gli eredi, i legatari, la loro residenza e domicilio, i beni ereditari e l'esistenza di un testamento. Le stesse autorita' informano l'ufficio consolare dello Stato di invio anche nel caso in cui abbiano appreso che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo.
2. Le autorita' competenti dello Stato di residenza avvertono senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio quando l'erede, o il legatario, chiamati ad una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza, siano cittadini dello Stato di invio. L'ufficio consolare, da parte sua, informa le autorita' locali di tutti i dati in suo possesso concernenti l'eredita'.
3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informano senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio delle misure adottate per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari rimasti nel territorio dello Stato di residenza a seguito del decesso di un cittadino dello Stato di invio. Il funzionario consolare puo', direttamente o attraverso un suo rappresentante, prestare il suo concorso nella messa in esecuzione delle suddette misure.
4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato della vendita dei beni mobili o immobili spettano a un erede o legatario che ha il suo domicilio nel territorio dello Stato di invio, che non ha partecipato alle procedure della successione e non ha designato il suo rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno consegnati all'ufficio consolare dello Stato di invio per essere messi a disposizione dell'erede o legatario, a condizione:
a) che gli organi competenti abbiano autorizzato la consegna dei beni ereditari o del ricavato della loro vendita;
b) che i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti;
c) che i tributi relativi alla successione siano stati pagati o garantiti.
5. Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato di residenza e muoia nel detto territorio, il danaro e gli effetti che il defunto aveva con se' saranno consegnati senza alcuna formalita' all'ufficio consolare dello Stato di invio ad eccezione di quegli effetti che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso. I regolamenti concernenti l'esportazione degli effetti e la rimessa delle somme di danaro devono essere osservati anche in questo caso.
6. Le disposizioni dell'articolo 12 della presente convenzione sono applicabili in materia di successione.
Art. 18
Articolo 18
Funzioni in materia di tutela e curatela
1. Il funzionario consolare puo' intervenire presso le autorita' competenti dello Stato di residenza al fine di promuovere gli atti necessari per la nomina di tutori o curatori per i cittadini dello Stato di invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti.
2. Il funzionario consolare sara' senza ritardo informato dalle competenti autorita' locali qualora sia necessario provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino minore o incapace dello Stato di invio. La nomina del tutore o del curatore ha luogo secondo la legislazione dello Stato di residenza.
Funzioni in materia di tutela e curatela
1. Il funzionario consolare puo' intervenire presso le autorita' competenti dello Stato di residenza al fine di promuovere gli atti necessari per la nomina di tutori o curatori per i cittadini dello Stato di invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti.
2. Il funzionario consolare sara' senza ritardo informato dalle competenti autorita' locali qualora sia necessario provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino minore o incapace dello Stato di invio. La nomina del tutore o del curatore ha luogo secondo la legislazione dello Stato di residenza.
Art. 19
Articolo 19
Assistenza alla navigazione
1. Se una nave dello Stato di invio giunge in un porto o sosta in un punto in cui possa gettare l'ancora, situati nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare puo' prestare alla nave e al suo equipaggio ogni assistenza ed esercitare le funzioni concernenti la navigazione, la nave e l'equipaggio.
2. A tal fine il funzionario consolare puo', senza essere ostacolato dalle autorita' dello Stato di residenza:
a) salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa a libera pratica;
b) comunicare con il capitano e con gli altri membri dell'equipaggio.
3. Le competenti autorita' dello Stato di residenza accorderanno l'assistenza eventualmente richiesta dal funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni.
Assistenza alla navigazione
1. Se una nave dello Stato di invio giunge in un porto o sosta in un punto in cui possa gettare l'ancora, situati nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare puo' prestare alla nave e al suo equipaggio ogni assistenza ed esercitare le funzioni concernenti la navigazione, la nave e l'equipaggio.
2. A tal fine il funzionario consolare puo', senza essere ostacolato dalle autorita' dello Stato di residenza:
a) salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa a libera pratica;
b) comunicare con il capitano e con gli altri membri dell'equipaggio.
3. Le competenti autorita' dello Stato di residenza accorderanno l'assistenza eventualmente richiesta dal funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 20
Articolo 20
Funzioni ispettive e di controllo nei riguardi della nave
Il funzionario consolare puo':
1) interrogare il capitano e gli altri membri dello equipaggio della nave dello Stato di invio al fine di ottenere informazioni circa la nave, il carico, l'andamento e lo scopo del viaggio, verificare i documenti della nave e, in generale, facilitare la nave dall'arrivo alla partenza;
2) risolvere le controversie sorte tra il capitano e gli altri membri dell'equipaggio ed applicare le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave dello Stato di invio, ad eccezione dei casi previsti nell'articolo 22;
3) compiere gli atti connessi all'imbarco ed allo sbarco del capitano e degli altri membri dell'equipaggio;
4) ricevere e redigere dichiarazioni, rilasciare certificati e altri documenti che riguardano la nave, come pure redigere atti e documenti, previsti dall'ordinamento dello Stato di invio, concernenti:
a) l'immatricolazione di una nave nello Stato di invio o la cancellazione dall'immatricolazione;
b) l'armamento od il disarmo di una nave immatricolata nello Stato di invio:
c) l'iscrizione dei cambiamenti sopravvenuti nella proprieta' di una nave immatricolata nello Stato di invio e le ipoteche od altri diritti reali su essa gravanti;
d) l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato di invio o la vendita di navi nazionali all'estero;
e) la demolizione di navi nazionali.
Per quanto concerne il disarmo e la demolizione sopra contemplate, le autorita' competenti dello Stato di residenza saranno consultate in proposito, se il disarmo o la demolizione debbano aver luogo in un porto dello Stato di residenza;
5) ricevere le deposizioni del capitano e degli altri membri dell'equipaggio conformemente alla legislazione dello Stato di invio;
6) compiere tutte le attivita' connesse all'assistenza sanitaria, al ricovero ospedaliero, al rimpatrio del capitano e degli altri membri dell'equipaggio;
7) compiere tutti gli atti previsti dalla legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione, che non siano contrari alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza.
Funzioni ispettive e di controllo nei riguardi della nave
Il funzionario consolare puo':
1) interrogare il capitano e gli altri membri dello equipaggio della nave dello Stato di invio al fine di ottenere informazioni circa la nave, il carico, l'andamento e lo scopo del viaggio, verificare i documenti della nave e, in generale, facilitare la nave dall'arrivo alla partenza;
2) risolvere le controversie sorte tra il capitano e gli altri membri dell'equipaggio ed applicare le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave dello Stato di invio, ad eccezione dei casi previsti nell'articolo 22;
3) compiere gli atti connessi all'imbarco ed allo sbarco del capitano e degli altri membri dell'equipaggio;
4) ricevere e redigere dichiarazioni, rilasciare certificati e altri documenti che riguardano la nave, come pure redigere atti e documenti, previsti dall'ordinamento dello Stato di invio, concernenti:
a) l'immatricolazione di una nave nello Stato di invio o la cancellazione dall'immatricolazione;
b) l'armamento od il disarmo di una nave immatricolata nello Stato di invio:
c) l'iscrizione dei cambiamenti sopravvenuti nella proprieta' di una nave immatricolata nello Stato di invio e le ipoteche od altri diritti reali su essa gravanti;
d) l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato di invio o la vendita di navi nazionali all'estero;
e) la demolizione di navi nazionali.
Per quanto concerne il disarmo e la demolizione sopra contemplate, le autorita' competenti dello Stato di residenza saranno consultate in proposito, se il disarmo o la demolizione debbano aver luogo in un porto dello Stato di residenza;
5) ricevere le deposizioni del capitano e degli altri membri dell'equipaggio conformemente alla legislazione dello Stato di invio;
6) compiere tutte le attivita' connesse all'assistenza sanitaria, al ricovero ospedaliero, al rimpatrio del capitano e degli altri membri dell'equipaggio;
7) compiere tutti gli atti previsti dalla legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione, che non siano contrari alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza.
Art. 21
Articolo 21
Protezione della nave e dell'equipaggio
1. Il funzionario consolare assicura l'assistenza giudiziaria del comandante e dei membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio.
2. Se le autorita' competenti dello Stato di residenza intendano svolgere a bordo della nave dello Stato di invio un'inchiesta o procedere ad interrogatorio o all'arresto od altre misure limitative della liberta' personale del capitano o di altri membri dell'equipaggio, o intendano eseguire misure rivolte a soddisfare pretese o diritti, o ad applicare qualsiasi misura coercitiva, nei confronti della nave dello Stato di invio, o del carico che sia di proprieta' di questo Stato o di un cittadino e che si trovi a bordo della nave stessa, l'ufficio consolare deve essere preventivamente avvertito in modo che il funzionario consolare possa assistere a questi atti. Nei casi urgenti, l'ufficio consolare deve essere avvertito nel corso stesso di questi atti e quanto prima possibile; le autorita' dello Stato di residenza informeranno immediatamente il funzionario consolare degli atti compiuti in sua assenza e delle misure adottate.
3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare dello Stato di invio dell'arresto o di altre misure limitative della liberta' personale a terra del capitano o di altri membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte dalle autorita' dello Stato di residenza nel campo dei controlli doganali, valutari, dei passaporti e sanitari.
Protezione della nave e dell'equipaggio
1. Il funzionario consolare assicura l'assistenza giudiziaria del comandante e dei membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio.
2. Se le autorita' competenti dello Stato di residenza intendano svolgere a bordo della nave dello Stato di invio un'inchiesta o procedere ad interrogatorio o all'arresto od altre misure limitative della liberta' personale del capitano o di altri membri dell'equipaggio, o intendano eseguire misure rivolte a soddisfare pretese o diritti, o ad applicare qualsiasi misura coercitiva, nei confronti della nave dello Stato di invio, o del carico che sia di proprieta' di questo Stato o di un cittadino e che si trovi a bordo della nave stessa, l'ufficio consolare deve essere preventivamente avvertito in modo che il funzionario consolare possa assistere a questi atti. Nei casi urgenti, l'ufficio consolare deve essere avvertito nel corso stesso di questi atti e quanto prima possibile; le autorita' dello Stato di residenza informeranno immediatamente il funzionario consolare degli atti compiuti in sua assenza e delle misure adottate.
3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare dello Stato di invio dell'arresto o di altre misure limitative della liberta' personale a terra del capitano o di altri membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte dalle autorita' dello Stato di residenza nel campo dei controlli doganali, valutari, dei passaporti e sanitari.
Art. 22
Articolo 22
Intervento delle autorita' locali
Le autorita' dello Stato di residenza non interferiranno in questioni sorte a bordo della nave dello Stato di invio, salvo che non si verifichino avvenimenti tali da turbare l'ordine pubblico nel porto o a terra o che in essi siano coinvolte persone estranee all'equipaggio della nave.
Intervento delle autorita' locali
Le autorita' dello Stato di residenza non interferiranno in questioni sorte a bordo della nave dello Stato di invio, salvo che non si verifichino avvenimenti tali da turbare l'ordine pubblico nel porto o a terra o che in essi siano coinvolte persone estranee all'equipaggio della nave.
Art. 23
Articolo 23
Avaria e naufragio
1. Qualora una nave dello Stato di invio subisca una avaria, si incagli, affondi nelle acque interne oppure nel mare territoriale dello Stato di residenza, le competenti autorita' dello Stato di residenza ne informano senza indugio l'ufficio consolare piu' vicino al luogo dell'incidente e gli comunicano le misure adottate per assicurare il salvataggio e la salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, delle provviste e dei rifornimenti.
2. Le autorita' dello Stato di residenza, inoltre, prestano, su richiesta del funzionario consolare, l'aiuto necessario per adottare le misure opportune in dipendenza dell'avaria, dell'incagliamento oppure dell'affondamento della nave e lo inviteranno a partecipare all'accertamento delle cause dell'incidente ed alla raccolta delle prove, conformemente alle leggi dello Stato di residenza.
3. Il funzionario consolare puo' rivolgersi alle autorita' dello Stato di residenza per sollecitare l'adozione delle misure relative al salvataggio ed alla salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, delle provviste e dei rifornimenti.
4. Nel caso in cui il proprietario della nave, od altra persona incaricata ad agire in suo nome, non sia in condizione di dare gli ordini necessari per la nave in stato di avaria, arenata, affondata o in procinto di affondare, ovvero per il carico, le provviste e i rifornimenti della nave stessa, il funzionario consolare puo' impartire tali ordini.
5. La nave che ha subito il sinistro, il suo carico, le provviste di bordo ed i rifornimenti non sono assoggettabili nello Stato di residenza a diritti doganali a meno che non vengano immessi nel consumo interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il carico o parte di esso o le provviste imbarcate sulla nave di uno Stato terzo siano di proprieta' dello Stato di invio o di un suo cittadino.
Avaria e naufragio
1. Qualora una nave dello Stato di invio subisca una avaria, si incagli, affondi nelle acque interne oppure nel mare territoriale dello Stato di residenza, le competenti autorita' dello Stato di residenza ne informano senza indugio l'ufficio consolare piu' vicino al luogo dell'incidente e gli comunicano le misure adottate per assicurare il salvataggio e la salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, delle provviste e dei rifornimenti.
2. Le autorita' dello Stato di residenza, inoltre, prestano, su richiesta del funzionario consolare, l'aiuto necessario per adottare le misure opportune in dipendenza dell'avaria, dell'incagliamento oppure dell'affondamento della nave e lo inviteranno a partecipare all'accertamento delle cause dell'incidente ed alla raccolta delle prove, conformemente alle leggi dello Stato di residenza.
3. Il funzionario consolare puo' rivolgersi alle autorita' dello Stato di residenza per sollecitare l'adozione delle misure relative al salvataggio ed alla salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, delle provviste e dei rifornimenti.
4. Nel caso in cui il proprietario della nave, od altra persona incaricata ad agire in suo nome, non sia in condizione di dare gli ordini necessari per la nave in stato di avaria, arenata, affondata o in procinto di affondare, ovvero per il carico, le provviste e i rifornimenti della nave stessa, il funzionario consolare puo' impartire tali ordini.
5. La nave che ha subito il sinistro, il suo carico, le provviste di bordo ed i rifornimenti non sono assoggettabili nello Stato di residenza a diritti doganali a meno che non vengano immessi nel consumo interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il carico o parte di esso o le provviste imbarcate sulla nave di uno Stato terzo siano di proprieta' dello Stato di invio o di un suo cittadino.
Art. 24
Articolo 24
Funzioni relative alla navigazione aerea
Le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 sono estese, in quanto applicabili, anche alla navigazione aerea civile.
Funzioni relative alla navigazione aerea
Le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 sono estese, in quanto applicabili, anche alla navigazione aerea civile.
Art. 25
Articolo 25
Altre funzioni consolari
Oltre alle funzioni previste dalla presente convenzione, il funzionario consolare puo' esplicare anche altre funzioni consolari attribuitegli dall'ordinamento dello Stato di invio, purche' non siano in contrasto con l'ordinamento dello Stato di residenza.
Altre funzioni consolari
Oltre alle funzioni previste dalla presente convenzione, il funzionario consolare puo' esplicare anche altre funzioni consolari attribuitegli dall'ordinamento dello Stato di invio, purche' non siano in contrasto con l'ordinamento dello Stato di residenza.
Art. 26
Articolo 26
Facilitazioni per le attivita' dell'ufficio consolare
Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per l'adempimento delle attivita' dell'ufficio consolare.
Facilitazioni per le attivita' dell'ufficio consolare
Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per l'adempimento delle attivita' dell'ufficio consolare.
Art. 27
Articolo 27
Uso della bandiera e dello stemma nazionali
1. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare, sulla porta di ingresso e sul recinto esterno possono essere collocati lo stemma dello Stato di invio e una targa con una scritta indicante l'ufficio consolare, redatta nella lingua dello Stato di invio e in quella dello Stato di residenza.
2. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del capo dell'ufficio consolare puo' essere fissata la bandiera dello Stato di invio.
3. La bandiera dello Stato di invio puo' essere ugualmente collocata sui mezzi di trasporto del capo dell'ufficio consolare allorche' siano adoperati a fini di servizio.
4. Nell'esercizio delle facolta' previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sara' tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.
Uso della bandiera e dello stemma nazionali
1. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare, sulla porta di ingresso e sul recinto esterno possono essere collocati lo stemma dello Stato di invio e una targa con una scritta indicante l'ufficio consolare, redatta nella lingua dello Stato di invio e in quella dello Stato di residenza.
2. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del capo dell'ufficio consolare puo' essere fissata la bandiera dello Stato di invio.
3. La bandiera dello Stato di invio puo' essere ugualmente collocata sui mezzi di trasporto del capo dell'ufficio consolare allorche' siano adoperati a fini di servizio.
4. Nell'esercizio delle facolta' previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sara' tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.
Art. 28
Articolo 28
Locali e alloggi
1. Nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti lo Stato di residenza deve facilitare lo Stato di invio ad acquistare i locali necessari all'ufficio consolare ovvero a procurarsi tali locali in altro modo.
2. Lo Stato di residenza deve altresi', se ce n'e' bisogno, aiutare l'ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.
3. Le disposizioni del presente articolo non esonerano lo Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi ed i regolamenti relativi all'urbanistica ed all'edilizia vigenti nello Stato di residenza.
Locali e alloggi
1. Nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti lo Stato di residenza deve facilitare lo Stato di invio ad acquistare i locali necessari all'ufficio consolare ovvero a procurarsi tali locali in altro modo.
2. Lo Stato di residenza deve altresi', se ce n'e' bisogno, aiutare l'ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.
3. Le disposizioni del presente articolo non esonerano lo Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi ed i regolamenti relativi all'urbanistica ed all'edilizia vigenti nello Stato di residenza.
Art. 29
Articolo 29
Inviolabilita' dei locali consolari
1. I locali consolari sono inviolabili.
2. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che l'ufficio consolare utilizza esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, salvo che con il consenso del capo dell'ufficio consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato di invio.
3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che sia turbata la tranquillita' dell'ufficio consolare o ne sia sminuita la dignita'.
4. I locali consolari, i mobili e i beni dell'ufficio consolare, come pure i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita'. Nel caso in cui una espropriazione sia necessaria a questi fini, saranno adottate tutte le misure opportune per evitare che sia ostacolato l'esercizio delle funzioni consolari. Una indennita' adeguata ed effettiva sara' versata allo Stato di invio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alla residenza del capo dell'ufficio consolare, a condizione che essa sia adibita esclusivamente a questo fine e si trovi nello stesso edificio in cui sono situati i locali consolari o sul terreno attinente.
Inviolabilita' dei locali consolari
1. I locali consolari sono inviolabili.
2. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che l'ufficio consolare utilizza esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, salvo che con il consenso del capo dell'ufficio consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato di invio.
3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che sia turbata la tranquillita' dell'ufficio consolare o ne sia sminuita la dignita'.
4. I locali consolari, i mobili e i beni dell'ufficio consolare, come pure i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita'. Nel caso in cui una espropriazione sia necessaria a questi fini, saranno adottate tutte le misure opportune per evitare che sia ostacolato l'esercizio delle funzioni consolari. Una indennita' adeguata ed effettiva sara' versata allo Stato di invio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alla residenza del capo dell'ufficio consolare, a condizione che essa sia adibita esclusivamente a questo fine e si trovi nello stesso edificio in cui sono situati i locali consolari o sul terreno attinente.
Art. 30
Articolo 30
Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari e la residenza del capo dell'ufficio consolare, di cui sia proprietario o locatario lo Stato di invio o qualsiasi persona che agisca in suo nome, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale, provinciale e comunale.
2. Le esenzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo si applicano altresi':
a) ai contratti e agli atti relativi all'acquisto ed alla locazione dei beni immobili di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) all'acquisto ed all'uso dei mezzi di trasporto, del mobilio e di altre attrezzature destinate esclusivamente all'uso dell'ufficio consolare.
3. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano:
a) alle tasse ed imposte alle quali, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, e' tenuta direttamente o indirettamente la persona che ha stipulato il contratto con lo Stato di invio o con una persona che abbia agito in suo nome;
b) alle tasse dovute per la prestazione di servizi resi.
Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari e la residenza del capo dell'ufficio consolare, di cui sia proprietario o locatario lo Stato di invio o qualsiasi persona che agisca in suo nome, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale, provinciale e comunale.
2. Le esenzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo si applicano altresi':
a) ai contratti e agli atti relativi all'acquisto ed alla locazione dei beni immobili di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) all'acquisto ed all'uso dei mezzi di trasporto, del mobilio e di altre attrezzature destinate esclusivamente all'uso dell'ufficio consolare.
3. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano:
a) alle tasse ed imposte alle quali, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, e' tenuta direttamente o indirettamente la persona che ha stipulato il contratto con lo Stato di invio o con una persona che abbia agito in suo nome;
b) alle tasse dovute per la prestazione di servizi resi.
Art. 31
Articolo 31
Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari
Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e indipendentemente dal luogo in cui si trovano.
Negli archivi consolari debbono essere custoditi soltanto i documenti di ufficio.
Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari
Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e indipendentemente dal luogo in cui si trovano.
Negli archivi consolari debbono essere custoditi soltanto i documenti di ufficio.
Art. 32
Articolo 32
Liberta' di movimento
Salvo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso e' proibito o limitato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la liberta' di movimento e di circolazione nell'ambito del suo territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.
Liberta' di movimento
Salvo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso e' proibito o limitato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la liberta' di movimento e di circolazione nell'ambito del suo territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.
Art. 33
Articolo 33
Liberta' di comunicazione
1. Lo Stato di residenza permette e protegge la liberta' di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali.
Nel comunicare con le autorita' dello Stato di invio, le missioni diplomatiche e gli altri uffici consolari di questo Stato, dovunque essi si trovino, l'ufficio consolare puo' impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice e in cifra. Qualora a tale scopo utilizzi mezzi pubblici di comunicazione, ad esse vengono applicate le medesime tariffe che alle rappresentanze diplomatiche. Tuttavia l'ufficio consolare puo' installare e utilizzare una stazione radio trasmittente soltanto con il consenso dello Stato di residenza.
2. La corrispondenza dell'ufficio consolare e' inviolabile.
L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'ufficio consolare ed alle sue funzioni.
3. La valigia consolare non puo' essere aperta ne' trattenuta.
Tuttavia, se le autorita' competenti dello Stato di residenza hanno fondati motivi per ritenere che la valigia consolare contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti previsti dal paragrafo 4 del presente articolo, essi possono chiedere che la valigia sia rinviata al suo luogo di origine.
4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei segni esteriori visibili indicanti la loro natura e non possono contenere che la corrispondenza ufficiale o documenti o oggetti destinati esclusivamente all'uso di ufficio.
5. I corrieri consolari beneficiano dei diritti, privilegi ed immunita' riconosciuti ai corrieri della missione diplomatica dello Stato di invio.
6. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile diretti ad un punto di entrata autorizzato.
Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non e' considerato corriere consolare. Sulla base di un'intesa con le autorita' dello Stato di residenza, l'ufficio consolare puo' inviare uno dei suoi membri a ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aeromobile.
Liberta' di comunicazione
1. Lo Stato di residenza permette e protegge la liberta' di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali.
Nel comunicare con le autorita' dello Stato di invio, le missioni diplomatiche e gli altri uffici consolari di questo Stato, dovunque essi si trovino, l'ufficio consolare puo' impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice e in cifra. Qualora a tale scopo utilizzi mezzi pubblici di comunicazione, ad esse vengono applicate le medesime tariffe che alle rappresentanze diplomatiche. Tuttavia l'ufficio consolare puo' installare e utilizzare una stazione radio trasmittente soltanto con il consenso dello Stato di residenza.
2. La corrispondenza dell'ufficio consolare e' inviolabile.
L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'ufficio consolare ed alle sue funzioni.
3. La valigia consolare non puo' essere aperta ne' trattenuta.
Tuttavia, se le autorita' competenti dello Stato di residenza hanno fondati motivi per ritenere che la valigia consolare contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti previsti dal paragrafo 4 del presente articolo, essi possono chiedere che la valigia sia rinviata al suo luogo di origine.
4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei segni esteriori visibili indicanti la loro natura e non possono contenere che la corrispondenza ufficiale o documenti o oggetti destinati esclusivamente all'uso di ufficio.
5. I corrieri consolari beneficiano dei diritti, privilegi ed immunita' riconosciuti ai corrieri della missione diplomatica dello Stato di invio.
6. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile diretti ad un punto di entrata autorizzato.
Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non e' considerato corriere consolare. Sulla base di un'intesa con le autorita' dello Stato di residenza, l'ufficio consolare puo' inviare uno dei suoi membri a ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aeromobile.
Art. 34
Articolo 34
Comunicazione con i cittadini dello Stato di invio
1. Affinche' l'esercizio delle funzioni consolari relative a cittadini dello Stato di invio sia facilitato:
a) il funzionario consolare ha la liberta' di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato di invio hanno la stessa liberta' di comunicare con il funzionario consolare e di recarsi da lui;
b) le autorita' competenti dello Stato di residenza devono avvertire immediatamente, e in ogni caso entro le 72 ore, l'ufficio consolare dello Stato di invio quando nella sua circoscrizione consolare un cittadino di questo Stato e' arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare da parte della persona arrestata o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale deve ugualmente essere trasmessa immediatamente, e in ogni caso entro le 72 ore, dalle suddette autorita'. Queste devono immediatamente informare l'interessato dei diritti spettantigli ai sensi del presente comma;
c) il funzionario consolare ha il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato di invio che sia stato arrestato o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della liberta' personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio;
d) quando un cittadino sconta, in seguito a condanna, una pena detentiva o sia sottoposto ad altra misura restrittiva della liberta', il funzionario consolare ha il diritto di visitarlo. Ogni visita di tale genere deve permettere al funzionario consolare di intrattenersi con il detenuto.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono esercitarsi nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso, tuttavia, che tali leggi e regolamenti non devono rendere questi diritti inoperanti.
Comunicazione con i cittadini dello Stato di invio
1. Affinche' l'esercizio delle funzioni consolari relative a cittadini dello Stato di invio sia facilitato:
a) il funzionario consolare ha la liberta' di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato di invio hanno la stessa liberta' di comunicare con il funzionario consolare e di recarsi da lui;
b) le autorita' competenti dello Stato di residenza devono avvertire immediatamente, e in ogni caso entro le 72 ore, l'ufficio consolare dello Stato di invio quando nella sua circoscrizione consolare un cittadino di questo Stato e' arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare da parte della persona arrestata o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale deve ugualmente essere trasmessa immediatamente, e in ogni caso entro le 72 ore, dalle suddette autorita'. Queste devono immediatamente informare l'interessato dei diritti spettantigli ai sensi del presente comma;
c) il funzionario consolare ha il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato di invio che sia stato arrestato o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della liberta' personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio;
d) quando un cittadino sconta, in seguito a condanna, una pena detentiva o sia sottoposto ad altra misura restrittiva della liberta', il funzionario consolare ha il diritto di visitarlo. Ogni visita di tale genere deve permettere al funzionario consolare di intrattenersi con il detenuto.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono esercitarsi nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso, tuttavia, che tali leggi e regolamenti non devono rendere questi diritti inoperanti.
Art. 35
Articolo 35
Comunicazione con le autorita' dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle sue funzioni il funzionario consolare puo' rivolgersi alle autorita' locali competenti della circoscrizione consolare.
Comunicazione con le autorita' dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle sue funzioni il funzionario consolare puo' rivolgersi alle autorita' locali competenti della circoscrizione consolare.
Art. 36
Articolo 36
Diritti e tasse consolari
1. L'ufficio consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi ed i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari.
2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previsti al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
Diritti e tasse consolari
1. L'ufficio consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi ed i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari.
2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previsti al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
Art. 37
Articolo 37
Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolare
Lo Stato di residenza prende tutti i provvedimenti per assicurare ai membri dell'ufficio consolare la possibilita' di svolgere la propria attivita' e di godere delle immunita' e dei privilegi accordati dalla presente convenzione.
Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolare
Lo Stato di residenza prende tutti i provvedimenti per assicurare ai membri dell'ufficio consolare la possibilita' di svolgere la propria attivita' e di godere delle immunita' e dei privilegi accordati dalla presente convenzione.
Art. 38
Articolo 38
Protezione del funzionario consolare
Lo Stato di residenza tratta il funzionario consolare con il rispetto che gli e' dovuto e prende tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi pregiudizio alla sua persona, alla sua liberta' ed alla sua dignita'.
Protezione del funzionario consolare
Lo Stato di residenza tratta il funzionario consolare con il rispetto che gli e' dovuto e prende tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi pregiudizio alla sua persona, alla sua liberta' ed alla sua dignita'.
Art. 39
Articolo 39
Inviolabilita' personale del funzionario consolare
1. Il funzionario consolare non puo' essere posto in stato di arresto o di detenzione preventiva che in caso di delitto grave e in seguito a una decisione delle autorita' giudiziarie competenti, compresi gli uffici di procura.
2. Per delitto grave bisogna intendere ogni delitto che non sia stato commesso per mera negligenza e per il quale la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una pena che sia superiore a 5 anni di reclusione o una pena piu' grave.
3. Ad eccezione del caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, il funzionario consolare non puo' essere posto in stato di detenzione ne' sottoposto ad alcuna forma di limitazione della liberta' personale se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.
4. Quando un procedimento penale e' iniziato contro un funzionario consolare questi e' tenuto a presentarsi davanti alle autorita' competenti. Tuttavia il procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in modo da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando nelle circostanze previste dal paragrafo 1 del presente articolo si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento a suo carico deve essere iniziato senza indugio.
5. Dell'inizio di un procedimento penale o dell'esecuzione di una sentenza nei confronti della persona considerata nei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo viene data comunicazione alla rappresentanza diplomatica dello Stato di invio.
Inviolabilita' personale del funzionario consolare
1. Il funzionario consolare non puo' essere posto in stato di arresto o di detenzione preventiva che in caso di delitto grave e in seguito a una decisione delle autorita' giudiziarie competenti, compresi gli uffici di procura.
2. Per delitto grave bisogna intendere ogni delitto che non sia stato commesso per mera negligenza e per il quale la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una pena che sia superiore a 5 anni di reclusione o una pena piu' grave.
3. Ad eccezione del caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, il funzionario consolare non puo' essere posto in stato di detenzione ne' sottoposto ad alcuna forma di limitazione della liberta' personale se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.
4. Quando un procedimento penale e' iniziato contro un funzionario consolare questi e' tenuto a presentarsi davanti alle autorita' competenti. Tuttavia il procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in modo da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando nelle circostanze previste dal paragrafo 1 del presente articolo si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento a suo carico deve essere iniziato senza indugio.
5. Dell'inizio di un procedimento penale o dell'esecuzione di una sentenza nei confronti della persona considerata nei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo viene data comunicazione alla rappresentanza diplomatica dello Stato di invio.
Art. 40
Articolo 40
Immunita' dalla giurisdizione
1. Il funzionario e l'impiegato consolare non sono sottoposti alla giurisdizione delle autorita' giudiziarie civili ed amministrative dello Stato di residenza per le attivita' svolte nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano:
a) nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni causati nel territorio dello Stato di residenza da un veicolo, da una nave o da un aeromobile;
b) nel caso di un'azione civile derivante da un contratto che non sia stato stipulato espressamente o implicitamente da un funzionario o da un impiegato consolare in qualita' di mandatario dello Stato di invio.
Immunita' dalla giurisdizione
1. Il funzionario e l'impiegato consolare non sono sottoposti alla giurisdizione delle autorita' giudiziarie civili ed amministrative dello Stato di residenza per le attivita' svolte nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano:
a) nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni causati nel territorio dello Stato di residenza da un veicolo, da una nave o da un aeromobile;
b) nel caso di un'azione civile derivante da un contratto che non sia stato stipulato espressamente o implicitamente da un funzionario o da un impiegato consolare in qualita' di mandatario dello Stato di invio.
Art. 41
Articolo 41
Obbligo di rispondere come testimone
1. I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari ed amministrativi. Gli impiegati ed i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di deporre come testimoni, se non nei casi menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario si rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione puo' essere adottata nei suoi confronti.
2. L'autorita' che richiede la deposizione testimoniale deve evitare di ostacolare il funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la deposizione nell'abitazione del funzionario o nell'ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta del funzionario, tutte le volte che cio' e' possibile.
3. I membri dell'ufficio consolare non sono obbligati a deporre su fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni ne' ad esibire la corrispondenza ed i documenti di ufficio. Essi hanno altresi' il diritto di rifiutarsi di deporre in qualita' di esperti del diritto dello Stato di invio.
4. Il funzionario consolare che testimonia lo fara' senza prestare giuramento, anche se le leggi dello Stato di residenza prevedono tale condizione. Egli puo' pero' rilasciare una dichiarazione che attesti la veridicita' della deposizione.
5. I membri di famiglia dei membri dell'ufficio consolare possono rifiutarsi di testimoniare, nel corso di un procedimento giudiziario, o amministrativo, sulle circostanze relative alle attivita' dell'ufficio consolare.
Obbligo di rispondere come testimone
1. I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari ed amministrativi. Gli impiegati ed i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di deporre come testimoni, se non nei casi menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario si rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione puo' essere adottata nei suoi confronti.
2. L'autorita' che richiede la deposizione testimoniale deve evitare di ostacolare il funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la deposizione nell'abitazione del funzionario o nell'ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta del funzionario, tutte le volte che cio' e' possibile.
3. I membri dell'ufficio consolare non sono obbligati a deporre su fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni ne' ad esibire la corrispondenza ed i documenti di ufficio. Essi hanno altresi' il diritto di rifiutarsi di deporre in qualita' di esperti del diritto dello Stato di invio.
4. Il funzionario consolare che testimonia lo fara' senza prestare giuramento, anche se le leggi dello Stato di residenza prevedono tale condizione. Egli puo' pero' rilasciare una dichiarazione che attesti la veridicita' della deposizione.
5. I membri di famiglia dei membri dell'ufficio consolare possono rifiutarsi di testimoniare, nel corso di un procedimento giudiziario, o amministrativo, sulle circostanze relative alle attivita' dell'ufficio consolare.
Art. 42
Articolo 42
Rinuncia ai privilegi ed alle immunita'
Lo Stato di invio puo' rinunciare, nei riguardi di un membro dell'ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previste negli articoli 39, 40 e 41. La rinuncia deve essere sempre espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
Rinuncia ai privilegi ed alle immunita'
Lo Stato di invio puo' rinunciare, nei riguardi di un membro dell'ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previste negli articoli 39, 40 e 41. La rinuncia deve essere sempre espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
Art. 43
Articolo 43
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno
1. I funzionari e gli impiegati consolari, cosi' come i membri di famiglia conviventi ed a loro carico, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'impiegato consolare che eserciti una attivita' privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza ne' ai membri della sua famiglia.
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno
1. I funzionari e gli impiegati consolari, cosi' come i membri di famiglia conviventi ed a loro carico, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'impiegato consolare che eserciti una attivita' privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza ne' ai membri della sua famiglia.
Art. 44
Articolo 44
Esenzione fiscale
1. A condizione che non siano cittadini dello Stato di residenza, i funzionari e gli impiegati consolari ed i membri delle loro famiglie conviventi ed a carico, sono esenti da tutte le imposte e tasse, personali e reali, statali, regionali, provinciali e comunali ad eccezione:
a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta' situati nel territorio dello Stato di residenza, salvo le disposizioni dell'articolo 30;
c) delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprieta' percepite dallo Stato di residenza, con la riserva contenuta nell'articolo 46;
d) delle imposte e tasse sui proventi, ivi compresi gli interessi di capitale, che hanno la loro origine nello Stato di residenza, e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza;
e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di servizi resi;
f) delle tasse e delle imposte di registro, d'ipoteca, di bollo e dei diritti di segreteria, con riserva delle disposizioni dell'articolo 30.
2. I membri del personale di servizio che non siano cittadini dello Stato di residenza sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che percepiscono in ragione dei loro servizi.
3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano persone i cui trattamenti o salari non sono esentati dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi ed i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di percezione delle imposte sul reddito.
Esenzione fiscale
1. A condizione che non siano cittadini dello Stato di residenza, i funzionari e gli impiegati consolari ed i membri delle loro famiglie conviventi ed a carico, sono esenti da tutte le imposte e tasse, personali e reali, statali, regionali, provinciali e comunali ad eccezione:
a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta' situati nel territorio dello Stato di residenza, salvo le disposizioni dell'articolo 30;
c) delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprieta' percepite dallo Stato di residenza, con la riserva contenuta nell'articolo 46;
d) delle imposte e tasse sui proventi, ivi compresi gli interessi di capitale, che hanno la loro origine nello Stato di residenza, e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza;
e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di servizi resi;
f) delle tasse e delle imposte di registro, d'ipoteca, di bollo e dei diritti di segreteria, con riserva delle disposizioni dell'articolo 30.
2. I membri del personale di servizio che non siano cittadini dello Stato di residenza sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che percepiscono in ragione dei loro servizi.
3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano persone i cui trattamenti o salari non sono esentati dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi ed i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di percezione delle imposte sul reddito.
Art. 45
Articolo 45
Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale
1. In conformita' alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, lo Stato di residenza autorizza l'entrata ed accorda l'esenzione dai dazi doganali, tasse o altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi per:
a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale dell'ufficio consolare;
b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia, conviventi ed a carico, ivi compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantita' necessarie ad una utilizzazione diretta da parte degli interessati.
2. L'impiegato consolare beneficia dei privilegi ed esenzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della sua prima sistemazione.
3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari e dei membri di famiglia conviventi ed a loro carico, e' esente dalla visita doganale. Esso non puo' essere sottoposto a visita se non nel caso in cui si abbiano ragioni serie di supporre che contenga oggetti diversi da quelli indicati all'alinea h) del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposta alle leggi ed ai regolamenti di quarantena. Tale visita puo' aver luogo soltanto in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia.
Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale
1. In conformita' alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, lo Stato di residenza autorizza l'entrata ed accorda l'esenzione dai dazi doganali, tasse o altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi per:
a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale dell'ufficio consolare;
b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia, conviventi ed a carico, ivi compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantita' necessarie ad una utilizzazione diretta da parte degli interessati.
2. L'impiegato consolare beneficia dei privilegi ed esenzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della sua prima sistemazione.
3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari e dei membri di famiglia conviventi ed a loro carico, e' esente dalla visita doganale. Esso non puo' essere sottoposto a visita se non nel caso in cui si abbiano ragioni serie di supporre che contenga oggetti diversi da quelli indicati all'alinea h) del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposta alle leggi ed ai regolamenti di quarantena. Tale visita puo' aver luogo soltanto in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia.
Art. 46
Articolo 46
Successione di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia
In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro di famiglia, convivente ed a suo carico, lo Stato di residenza e' tenuto a:
a) consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quei beni che sono stati acquisiti nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;
b) non prelevare diritti di successione ne' di trasferimento statali, regionali, provinciali e comunali, sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualita' di membro dell'ufficio consolare o di membro di famiglia, a condizione che il defunto non sia cittadino dello Stato di residenza.
Successione di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia
In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro di famiglia, convivente ed a suo carico, lo Stato di residenza e' tenuto a:
a) consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quei beni che sono stati acquisiti nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;
b) non prelevare diritti di successione ne' di trasferimento statali, regionali, provinciali e comunali, sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualita' di membro dell'ufficio consolare o di membro di famiglia, a condizione che il defunto non sia cittadino dello Stato di residenza.
Art. 47
Articolo 47
Esenzione dalle prestazioni personali
Lo Stato di residenza esenta i membri dell'ufficio consolare e i membri di famiglia, conviventi e a loro carico, a condizione che non siano cittadini dello Stato di residenza, da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico, di qualunque natura esso sia, e dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggi militari.
Esenzione dalle prestazioni personali
Lo Stato di residenza esenta i membri dell'ufficio consolare e i membri di famiglia, conviventi e a loro carico, a condizione che non siano cittadini dello Stato di residenza, da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico, di qualunque natura esso sia, e dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggi militari.
Art. 48
Articolo 48
Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
1. Senza pregiudizio per i loro privilegi ed immunita', tutte le persone che beneficiano di tali privilegi ed immunita' hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, compresi quelli relativi all'assicurazione dei mezzi di trasporto. Esse non devono ingerirsi negli affari interni dello Stato di residenza.
2. I locali consolari non devono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
1. Senza pregiudizio per i loro privilegi ed immunita', tutte le persone che beneficiano di tali privilegi ed immunita' hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, compresi quelli relativi all'assicurazione dei mezzi di trasporto. Esse non devono ingerirsi negli affari interni dello Stato di residenza.
2. I locali consolari non devono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
Art. 49
Articolo 49
Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica
1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ugualmente quando le funzioni consolari sono esercitate dalla missione diplomatica.
2. I nomi e cognome dei membri del personale diplomatico, destinati alla sezione consolare della missione, o che sono incaricati in altra maniera dell'esercizio di funzioni consolari, devono essere comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
3. Le norme del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche continuano ad applicarsi ai privilegi ed immunita' di cui beneficiano i membri della missione diplomatica menzionati al paragrafo 2 del presente articolo.
Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica
1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ugualmente quando le funzioni consolari sono esercitate dalla missione diplomatica.
2. I nomi e cognome dei membri del personale diplomatico, destinati alla sezione consolare della missione, o che sono incaricati in altra maniera dell'esercizio di funzioni consolari, devono essere comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
3. Le norme del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche continuano ad applicarsi ai privilegi ed immunita' di cui beneficiano i membri della missione diplomatica menzionati al paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 50
Articolo 50
Ratifica, entrata in vigore e denunzia
1. La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Sofia.
2. La presente convenzione, che abroga quella tra Italia e Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio-10 marzo 1910, entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a quando una delle due Parti contraenti non la denunzi mediante un preavviso di un anno.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i sigilli.
FATTO a Roma il 21 febbraio 1968 in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e bulgara, ciascuno di essi facente fede.
Per la Repubblica popolare di Bulgaria
BACHEV
Per la Repubblica italiana
FANFANI
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
Ratifica, entrata in vigore e denunzia
1. La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Sofia.
2. La presente convenzione, che abroga quella tra Italia e Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio-10 marzo 1910, entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a quando una delle due Parti contraenti non la denunzi mediante un preavviso di un anno.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i sigilli.
FATTO a Roma il 21 febbraio 1968 in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e bulgara, ciascuno di essi facente fede.
Per la Repubblica popolare di Bulgaria
BACHEV
Per la Repubblica italiana
FANFANI
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1973
LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - COLOMBO - PRETI - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI