Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.
Art. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 6, le restituzioni previste all'esportazione dei prodotti dell'industria meccanica dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, non si applicano ai prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea.