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Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 6, le restituzioni previste all'esportazione dei prodotti dell'industria meccanica dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, non si applicano ai prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea.

Art. 2.


I prodotti di cui al precedente articolo, esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea, sono ammessi alla restituzione di imposizioni interne di fabbricazione e di consumo, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente o indirettamente sulla loro fabbricazione.
La restituzione e' corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.


L'articolo 3 della legge 5 luglio 1964, n. 639, e' sostituito dal seguente:
"I dazi doganali, il cui esonero e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, che da' attuazione, tra l'altro, alla direttiva n. 69/73/CEE adottata dal Consiglio delle Comunita' europee il 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, vanno esclusi dall'ammontare delle restituzioni previste nella tabella annessa alla presente legge per le esportazioni verso i Paesi terzi.
Dal predetto ammontare vanno esclusi, altresi', i dazi doganali il cui rimborso e' rifiutato in conformita' della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee richiamata al comma precedente".

Art. 4.


La restituzione di cui al precedente articolo 2 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzioni e di abbuono di diritti all'esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

Art. 5.


Per la risoluzione delle controversie relative alle restituzioni di cui al precedente articolo 2, sorte tra le dogane e gli esportatori, si applicano le disposizioni vigenti per la risoluzione delle controversie doganali.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, nonche' per le modalita' relative alla concessione delle restituzioni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di restituzione dei dazi doganali all'esportazione.

Art. 6.


Le disposizioni della, presente legge non si applicano alle esportazioni effettuate a seguito di impegni contrattuali assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali rimangono in vigore le aliquote di restituzione previste dalla legge 5 luglio 1964, n. 639.

Art. 7.


E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 8.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1973
LEONE RUMOR - COLOMBO - LA MALFA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Tabella

TABELLA


Parte di provvedimento in formato grafico



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AGGIORNAMENTO (1)


L'avviso di rettifica (in G.U. 4/03/1974) ha disposto che "sono
apportate le sottoelencate correzioni in corrispondenza dei relativi numeri della tariffa doganale:
84.43 dove e' scritto: "lingotterie", leggasi: "lingottiere";
ex 88.03 dove e' scritto: "voce n. 82.02", leggasi: "voce n.
88.02";
90.29 dove e' scritto: "90.98", leggasi: "90.28";".