N NORME. red.it

Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.

Art. 1.


I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione.
La restituzione e corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.