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Adeguamento dell'indennita' per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato.

Art. 1.


L'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, e' dovuta, ai sensi della legge 4 maggio 1951, n. 538, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura, con le stesse modalita' di concessione e con la stessa decorrenza stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.