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Concessione di una indennita' giornaliera di rischio al personale militare e agli Impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime.

Art. 1.


Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose:
negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione;
nei gabinetti scientifici e nei laboratori tecnici ad impianto fisso a terra o facenti parte di tale impianto;
nei depositi e magazzini di riserva territoriale dell'Esercito;
nei depositi e magazzini di rifornimento a terra della Marina;
nei depositi e magazzini centrali dell'Aeronautica e loro distaccamenti, e' attribuita, a seconda dell'entita' del rischio e per ogni giorno di effettivo esercizio delle attivita' predette, una indennita' giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella A.