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Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355.

Art. 1.


Lo stanziamento annuo di lire 350 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, e' stabilito per l'anno finanziario 1972, in lire 550 milioni e in lire 700 milioni per l'anno finanziario 1973.
La maggiore assegnazione di lire 200 milioni relativa all'anno 1972 sara' destinata al ripianamento delle eccedenze di spese verificatesi presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture dall'anno 1969 al 1971.