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Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture.

Art. 1.


Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni.