Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72.
Art. 1.
Per l'annata agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sara' stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972. (1) ((2))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1972, n. 844 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, e' prorogato al 15 marzo 1973. "
La L. 23 dicembre 1972, n. 844 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, e' prorogato al 15 marzo 1973. "
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 agosto 1973, n. 508 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, gia' prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844, e' ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie."
La L. 9 agosto 1973, n. 508 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, gia' prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844, e' ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie."