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Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Per l'annata agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sara' stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972. (1) ((2))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 dicembre 1972, n. 844 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, e' prorogato al 15 marzo 1973. "

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 9 agosto 1973, n. 508 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, gia' prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844, e' ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie."

Art. 2.



La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972
LEONE ANDREOTTI - GONELLA - Visto, il Guardasigilli: GONELLA