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Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Art. 1.


Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1968, n. 103, nella misura di lire 100.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1970, a lire 150.000.000.