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Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio.

Art. 1.


Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1099, nella misura di lire 50.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1968, a lire 100.000.000.