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Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1968, n. 103, nella misura di lire 100.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1970, a lire 150.000.000.

Art. 2.



All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1970 a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e per il 1971 mediante riduzione dello stanziamento del predetto capitolo 3523 dello stato di previsione medesimo per il citato anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1971
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