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Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attivita' edilizia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
TITOLO I
PROVVEDIMENTI PER L'ACCELERAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E IN MATERIA URBANISTICA

Art. 1.


L'articolo 10, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Il piano regolatore generale e' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
Dopo il penultimo comma dell'articolo 10 della legge richiamata nel comma precedente e' aggiunto il seguente comma:
"Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 41-quinquies e dall'articolo 41-septies della presente legge nonche' le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso".

Art. 2.


Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva e corpi consultivi.
E' abrogato il primo comma dell'articolo 45 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.


Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato.
La scelta delle aree non conforme alle previsioni dei predetti strumenti urbanistici, approvati od adottati, e' disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere, per l'edilizia ospedaliera, di una commissione, composta dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal medico provinciale e dal sindaco o da un assessore da lui delegato e, per l'edilizia universitaria, di una commissione, costituita ai sensi dello articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Tale delibera, da adottarsi entro trenta giorni dalla emissione del parere della competente commissione, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.
La variante adottata ai sensi del precedente comma, e' approvata con decreto del provveditore alle opere pubbliche. E' fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio della facolta' di avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.
I decreti emessi dal Ministro per i lavori pubblici o dal provveditore alle opere pubbliche equivalgono a dichiarazione di indifferibilita' e di urgenza delle opere.

Art. 4.


Salva l'applicazione obbligatoria, fino alla data di approvazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione, delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni e integrazioni, le limitazioni di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, non si applicano dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorita' competente per l'approvazione.
La eventuale restituzione al comune del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione deve essere motivata.
Sempre salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, la disposizione contenuta nel primo comma non si applica nei comuni inclusi in appositi elenchi da approvare con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.



Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, e prorogato con l'articolo 24-bis del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, in legge 12 dicembre 1970, n. 979, e' sostituito dal seguente:
"Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 300 milioni e' richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 300 milioni e' richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del genio civile".
Fino al 31 dicembre 1972, l'ufficio del genio civile o il Provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente per i progetti di importo fino o superiore a lire 300 milioni, autorizzano l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori da parte dei comuni e delle province per le opere di loro competenza assistite da contributo dello Stato sulla base dell'affidamento alla concessione dei mutui, nonche', per le opere ammesse al concorso dello Stato in unica soluzione, l'espletamento della gara di appalto dei lavori fino all'importo del concorso, anche prima che sia intervenuto l'affidamento anzidetto.
Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento visitati dal capo dell'ufficio tecnico oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori.
Fino al 31 dicembre 1972, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per la esecuzione di opere pubbliche, assistite da contributo o concorso dello Stato, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario o del decreto di concessione del contributo o del concorso dello Stato.
In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da
parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia e' dichiarata decaduta per la parte del mutuo che puo' essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.
L'ammortamento dei mutui puo' avere inizio, su richiesta dell'ente mutuatario, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La L. 12 gennaio 1974, n.8 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "I termini indicati nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n. 291, sono prorogati al 31 dicembre 1975."

Art. 6.


Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e' sostituito dal seguente:
"Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni da quelle andate deserte".
Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge se la gara andata deserta sia stata espletata in data precedente.
L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e' sostituito dal seguente:
"La facolta' di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971".
Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e' sostituito dal seguente:
"La facolta' di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971".

Art. 7.


Fino al 31 dicembre 1972 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a concedere mutui ai comuni:
a) sulla base della domanda e del decreto di approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per l'urbanizzazione primaria di aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi;
b) sulla base della domanda e della delibera di cui al quinto comma del presente articolo, per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e per i relativi studi, rilievi ed indagini.
Il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, provvede a determinare i criteri da adottarsi dalla Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui.
In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro e' dichiarata decaduta la garanzia per la parte del mutuo che puo' essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.
I mutui relativi alle finalita' di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono concessi, fino all'ammontare complessivo di 5 miliardi, a comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e che abbiano bilancio deficitario con mutuo a pareggio regolarmente approvato, purche' deliberino la redazione del piano e lo svolgimento degli studi relativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i fini di cui ai precedenti commi e' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale di 100 miliardi.
Il tesoro dello Stato e' autorizzato a conferire alla Cassa depositi e prestiti, per le finalita' di cui ai precedenti commi, la somma di 100 miliardi, in acconto della dotazione del fondo speciale con gestione autonoma, previsto dal provvedimento recante provvidenze nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.
Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
All'onere di cui al precedente settimo comma si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui allo articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sara' fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO II
PROVVEDIMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Art. 8.


Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e' autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971.
Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al
comma precedente sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1971 si provvedera' con la corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma da devolvere ai suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono impiegate per le finalita' previste dalla presente legge.

Art. 9.


All'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, sono soppresse le parole "e l'acquisto" e le parole "o del valore accertato dell'immobile da acquistare".
Il secondo comma del citato articolo 4 e' sostituito dal seguente: "I mutui concessi per la realizzazione dei fabbricati con piu' abitazioni sono frazionati in relazione al valore millesimale attribuito alle singole abitazioni, secondo le vigenti disposizioni per l'edilizia economica e popolare".
All'articolo 8, primo comma, del richiamato decreto-legge sono soppresse le parole "l'acquisto e".
E' soppresso il secondo comma del predetto articolo 8.
Al terzo comma dello stesso articolo 8 sono soppresse le parole "acquistare o".

Art. 10.


L'articolo 7 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvede, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48:
a) alla ripartizione territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9 dei contributi previsti dal presente titolo;
b) alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di credito tenendo conto delle necessita' di integrazione per gli interventi gia' ammessi a contributo e per i quali i lavori non siano ancora stati iniziati;
c) alla definizione di una percentuale dei contributi, per ciascuna regione, da riservare ad interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167".

Art. 11.



All'articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, le parole:
"nonche' coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro" sono sostituite con le parole: "nonche' coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4 milioni".

Art. 12.



L'articolo 9 del decreto-legge. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e' sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a contrarre mutui:
a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative sia a proprieta' indivisa che a proprieta' individuale, costruire le abitazioni;
b) gli IACP e i comuni;
c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8".

Art. 13.


L'articolo 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e' sostituito dal seguente:
"Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da costruire, debbono essere presentate ad uno degli istituti indicati nell'articolo 4.
L'istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo".
Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate non oltre 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.((3))
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 19 gennaio 1974, n.9 ha disposto (con l'art. 7) che "Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 1 giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 marzo 1974."

Art. 14.


Il primo comma dell'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 422, e' sostituito dal seguente:
"Per ottenere l'erogazione del contributo, gli istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo".
La lettera a) del quarto comma del predetto articolo 11 e' soppressa.

Art. 15.



Il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dal seguente:
"Per i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, e' prorogato fino al 31 dicembre 1971, a condizione che entro tale termine i fabbricati stessi siano completati in ogni loro parte.
Per il comune di Reggio Calabria tale termine, alle stesse condizioni, e' prorogato al 30 giugno 1972".
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, n.327))((5))
Il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, e' prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con eletto dal 1 gennaio 1971.
La proroga prevista dal precedente comma si applica anche agli atti stipulati successivamente al 31 dicembre 1970, e gia' registrati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Per detti atti, stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e non registrati o registrati tardivamente prima della entrata in vigore della presente legge, sono condonate la penalita' e la soprattassa per la omessa o ritardata registrazione, a condizione che la registrazione, qualora non ancora effettuata, avvenga entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per tali atti non si applica il disposto dell'articolo 110 della legge di registro di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269.
AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Art. 16.



La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 giugno 1971
SARAGAT COLOMBO - LAURICELLA - RESTIVO - GIOLITTI - PRETI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO